Art. 43 (Pubblicazioni) 1. I Bollettini ufficiali - di seguito denominati "Bollettini" - dei titoli di proprieta' industriale e delle relative domande, comprese quelle di trascrizione, sono redatti ai sensi degli articoli 186, comma 8, 187, 188, 189 e 190 del Codice. 2. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notizie concernenti: a) il ritiro di domande, gia' pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 1, del Codice e 29, comma 1 del presente regolamento; b) le correzioni di errori imputabili al richiedente, di integrazione, limitazione o precisazione di domande gia' pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 2, del Codice e 29, comma 2 del presente regolamento; c) le rettifiche di errori, imputabili all'Ufficio, relativi a domande o registrazioni gia' pubblicate, depositate ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del presente regolamento; d) i rifiuti definitivi. 3. La pubblicazione del Bollettino puo' essere fatta su supporto cartaceo o informatico. Il Bollettino puo' essere reso disponibile e distribuito in rete telematica.
Note all'art. 43: - Per il testo dell'art. 186 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 33. - Si riporta il testo degli articoli 187, 188, 189 e 190 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 187 (Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa). - 1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita'; b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda; c) registrazioni; d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'art. 179, comma 2; e) rinnovazioni; f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute. 2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b) e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'art. 156. 3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.». «Art. 188 (Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali). - 1. La comunicazione al pubblico prevista dall'art. 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un “Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali” edito a cura dell'Ufficio. 2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene: a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varieta' vegetale della quale e' richiesta la protezione; b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita; c) ogni altra informazione di pubblico interesse. 3. Il Bollettino e' inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.).». «Art. 189 (Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilita', registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori). - 1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilita', registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorita' o richiesta di differimento dell'accessibilita' al pubblico; b) brevetti e registrazioni concessi; c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale; d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico; e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria; f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione; g) domande di trascrizione degli atti di cui all'art. 138 e trascrizioni avvenute. 2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d) ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d). 3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.». «Art. 190 (Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari). - 1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall'art. 11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.». - Per l'art. 172 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 29.