Art. 43
                           (Pubblicazioni)
1.  I Bollettini ufficiali - di seguito denominati "Bollettini" - dei
titoli  di  proprieta' industriale e delle relative domande, comprese
quelle  di  trascrizione,  sono  redatti ai sensi degli articoli 186,
comma 8, 187, 188, 189 e 190 del Codice.
2. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notizie concernenti:
a)  il  ritiro di domande, gia' pubblicate, depositate ai sensi degli
articoli  172,  comma  1,  del  Codice  e  29,  comma  1 del presente
regolamento;
b)   le   correzioni   di   errori   imputabili  al  richiedente,  di
integrazione,
limitazione o precisazione di domande gia' pubblicate, depositate ai
sensi degli articoli 172, comma 2, del Codice e 29, comma 2 del
presente regolamento;
c)  le  rettifiche  di  errori,  imputabili  all'Ufficio,  relativi a
domande   o   registrazioni  gia'  pubblicate,  depositate  ai  sensi
dell'articolo 29, comma 3 del presente regolamento;
d) i rifiuti definitivi.
3.  La  pubblicazione  del  Bollettino  puo' essere fatta su supporto
cartaceo  o informatico. Il Bollettino puo' essere reso disponibile e
distribuito in rete telematica.
 
          Note all'art. 43:
             -  Per il testo dell'art. 186 del decreto legislativo n.
          30 del 2005, si veda nelle note all'art. 33.
             - Si riporta il testo degli articoli 187, 188, 189 e 190
          del decreto legislativo n. 30 del 2005:
             «Art. 187 (Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa). -
          1.   Il  Bollettino  ufficiale  dei  marchi  d'impresa,  da
          pubblicarsi   con   cadenza   almeno   mensile   da   parte
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le
          seguenti notizie relative a:
              a)  domande  ritenute  registrabili  ai sensi dell'art.
          170,  comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale
          priorita';
              b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione
          di  marchio  comunitario  con  l'indicazione  della data di
          deposito della relativa domanda;
              c) registrazioni;
              d)   registrazioni   accompagnate  dall'avviso  di  cui
          all'art. 179, comma 2;
              e) rinnovazioni;
              f)  domande  di  trascrizione  degli  atti  indicati da
          questo codice e trascrizioni avvenute.
             2.   I   dati   identificativi  delle  domande  e  delle
          registrazioni,  oltre quelli specifici indicati al comma 1,
          lettere  a),  b)  e  d), ed ai relativi numeri e date, sono
          quelli di cui all'art. 156.
             3.  Il  Bollettino  ufficiale  e'  corredato  da  indici
          analitici,  almeno  alfabetici per titolari, numerici e per
          classi.».
             «Art.  188  (Bollettino  ufficiale  delle nuove varieta'
          vegetali).  -  1.  La  comunicazione  al  pubblico prevista
          dall'art.   30  della  Convenzione  internazionale  per  la
          protezione delle novita' vegetali (UPOV) - testo di Ginevra
          del  19  marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n.
          110,    si    effettua   mediante   pubblicazione   di   un
          “Bollettino    ufficiale    delle    nuove   varieta'
          vegetali” edito a cura dell'Ufficio.
             2.  Il  Bollettino  ha  frequenza  almeno  semestrale  e
          contiene:
              a)  l'elenco  delle  domande di privative, distinte per
          specie,  indicante,  oltre  il numero e la data di deposito
          della  domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il
          nome  dell'autore  se  persona  diversa dal richiedente, la
          denominazione  proposta  ed  una descrizione succinta della
          varieta' vegetale della quale e' richiesta la protezione;
              b)  l'elenco  delle  privative  concesse,  per genere e
          specie,  indicante  il  numero  e la data di deposito della
          corrispondente  domanda, il nome e l'indirizzo del titolare
          e la denominazione varietale definitivamente attribuita;
              c) ogni altra informazione di pubblico interesse.
             3.  Il  Bollettino e' inviato gratuitamente, in scambio,
          ai  competenti  uffici  degli altri Stati membri dell'Union
          pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.).».
             «Art. 189 (Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione
          e  modelli  d'utilita', registrazioni di disegni e modelli,
          topografie   di   prodotti   a  semiconduttori).  -  1.  Il
          Bollettino  ufficiale  di  brevetti  d'invenzione e modelli
          d'utilita',  registrazioni di disegni e modelli, topografie
          di  prodotti  a  semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza
          almeno  mensile  da  parte dell'Ufficio italiano brevetti e
          marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
              a)   domande   di   brevetto  o  di  registrazione  con
          l'indicazione   dell'eventuale  priorita'  o  richiesta  di
          differimento dell'accessibilita' al pubblico;
              b) brevetti e registrazioni concessi;
              c)   brevetti  e  registrazioni  decaduti  per  mancato
          pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;
              d)  brevetti  e  registrazioni  offerti  in  licenza al
          pubblico;
              e)  brevetti  e  registrazioni  oggetto  di  decreto di
          espropriazione o di licenza obbligatoria;
              f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
              g)  domande  di trascrizione degli atti di cui all'art.
          138 e trascrizioni avvenute.
             2.   I   dati  identificativi  di  domande,  brevetti  e
          registrazioni,  oltre quelli specifici indicati al comma 1,
          lettere  a),  d)  ed e), ed ai relativi numeri e date, sono
          quelli  di  cui  agli  articoli 160, comma 1, 167, comma 1,
          168, commi 1 e 2, lettere b) e d).
             3.  Il  Bollettino  ufficiale  e'  corredato  da  indici
          analitici,  almeno  alfabetici per titolari, numerici e per
          classi.».
             «Art.   190   (Bollettino   ufficiale   dei  certificati
          complementari   per   i   medicinali   e   per  i  prodotti
          fitosanitari). - 1. Il Bollettino ufficiale delle domande e
          dei  certificati  complementari  per  i  medicinali e per i
          prodotti  fitosanitari,  da  pubblicarsi con cadenza almeno
          mensile  da  parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
          contiene  almeno  le  notizie  previste  dall'art.  11  dei
          regolamenti  CEE  n.  1768/92  del Consiglio, del 18 giugno
          1992  e  (CE)  n.  1610/96  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio, del 23 luglio 1996.».
             - Per l'art. 172 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 29.