Art. 44 
(Pubblicazioni  relative  a  domande  e  registrazioni   di   marchio
                             nazionale) 
1. Ai sensi dell'articolo 187, comma  1,  lettere  a),  b),  d),  del
Codice, sono pubblicate sul Bollettino dei marchi d'impresa anche  le
seguenti notizie relative a: 
a) domande di marchio gia' pubblicate, se considerate come modificate
in seguito a rettifiche dovute ad errori dell'Ufficio  relativi  alla
riproduzione del marchio o all'elenco di prodotti e servizi; 
b) domande  di  marchi,  ritenuti  registrabili,  oggetto  dell'esame
anticipato di cui all'articolo 120, comma 1, del Codice; 
c) domande di marchi  ritenuti  registrabili  dopo  il  passaggio  in
giudicato della sentenza  di  accoglimento  del  ricorso  avverso  il
rifiuto dell'Ufficio; 
2. La pubblicazione  della  domanda  di  marchio,  o  della  relativa
registrazione se la domanda non e'  stata  ancora  pubblicata,  oltre
quanto previsto dagli articoli  156,  157,  158  e  159  del  Codice,
indica: 
a) le notizie di cui all'articolo 11; 
b) l'indicazione  della  richiesta  di  estensione  all'estero  della
protezione  del  marchio,  ai  sensi  dell'accordo  di  Madrid,   con
l'eventuale avviso di cui all'articolo 179, comma 2, del Codice. 
 
          Note all'art. 44:
             - Per l'art. 187 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 43.
             -  Si riporta il testo degli articoli 120, 156 e 157 del
          decreto legislativo n. 30 del 2005:
             «Art.  120  (Giurisdizione e competenza). - 1. Le azioni
          in  materia  di  proprieta'  industriale  i cui titoli sono
          concessi  o  in  corso  di concessione si propongono avanti
          l'autorita'  giudiziaria  dello  Stato,  qualunque  sia  la
          cittadinanza,  il  domicilio o la residenza delle parti. Se
          l'azione  di  nullita'  o  quella  di  contraffazione  sono
          proposte  quando il titolo non e' stato ancora concesso, la
          sentenza  puo'  essere  pronunciata solo dopo che l'Ufficio
          italiano  brevetti  e marchi ha provveduto sulla domanda di
          concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande
          presentate  in  data  anteriore.  Il  giudice, tenuto conto
          delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per
          una  o  piu'  volte, fissando con il medesimo provvedimento
          l'udienza in cui il processo deve proseguire.
             2.  Le  azioni previste al comma 1 si propongono davanti
          all'autorita'  giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha
          la  residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti,
          del  luogo  in  cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto
          previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza,
          ne'  domicilio  ne'  dimora  nel territorio dello Stato, le
          azioni  sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria del
          luogo  in  cui  l'attore  ha  la  residenza o il domicilio.
          Qualora   ne'   l'attore,  ne'  il  convenuto  abbiano  nel
          territorio  dello  Stato  residenza,  domicilio o dimora e'
          competente l'autorita' giudiziaria di Roma.
             3.  L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda
          di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro
          vale  come  elezione  di domicilio esclusivo, ai fini della
          determinazione  della competenza e di ogni notificazione di
          atti  di  procedimenti davanti ad autorita' giurisdizionali
          ordinarie  o amministrative. Il domicilio cosi' eletto puo'
          essere   modificato   soltanto   con  apposita  istanza  di
          sostituzione  da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio
          italiano brevetti e marchi.
             4.  La  competenza  in  materia di diritti di proprieta'
          industriale  appartiene ai tribunali espressamente indicati
          a  tale  scopo  dal  decreto legislativo 27 giugno 2003, n.
          168.
             5.  Per  tribunali  dei  marchi  e dei disegni e modelli
          comunitari  ai  sensi  dell'art. 91 del regolamento (CE) n.
          40/94  e  dell'art.  80  del  regolamento (CE) n. 2002/6 si
          intendono quelli di cui al comma 4.
             6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del
          diritto  dell'attore  possono essere proposte anche dinanzi
          all'autorita'  giudiziaria  dotata di sezione specializzata
          nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.».
             «Art. 156 (Domanda di registrazione di marchio). - 1. La
          domanda di registrazione di marchio deve contenere:
              a)  l'identificazione  del  richiedente  ed  anche  del
          mandatario, se vi sia;
              b)  la  eventuale rivendicazione della priorita' ovvero
          della  data  da  cui decorrono gli effetti della domanda in
          seguito   ad  accoglimento  di  conversione  di  precedente
          domanda  comunitaria  o  di registrazione internazionale ai
          sensi  del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la
          registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
          ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
              c) la riproduzione del marchio;
              d)  l'elenco  dei prodotti o dei servizi che il marchio
          e'  destinato  a contraddistinguere, raggruppati secondo le
          classi  della  classificazione  di cui all'Accordo di Nizza
          sulla  classificazione  internazionale  dei  prodotti e dei
          servizi  ai  fini  della registrazione dei marchi, testo di
          Ginevra  del 13 maggio 1997, ratificato con legge 27 aprile
          1982, n. 243.
             2.  Quando  vi  sia mandatario, alla domanda deve essere
          unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.».
             «Art.   157   (Domanda   di   registrazione  di  marchio
          collettivo). - 1. Alla domanda di registrazione per marchio
          collettivo  deve  unirsi oltre ai documenti di cui all'art.
          156,  comma  1, anche copia dei regolamenti di cui all'art.
          11.».
             -  Per  il  testo  degli  articoli 158 e 159 del decreto
          legislativo  n.  30  del 2005, si vedano rispettivamente le
          note agli articoli 14 e 18.
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  179  del  decreto
          legislativo n. 30 del 2005.
             «Art.  179  (Estensione  della  protezione).  - 1. Se il
          richiedente  intende  estendere  la  protezione del marchio
          all'estero   ai   sensi   dell'Accordo  di  Madrid  per  la
          registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma
          del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
          424, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se e' gia'
          stata  proposta  un'opposizione, procede alla registrazione
          ed effettua le relative annotazioni.
             2.  Se  la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e'
          gia' stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione
          e'   accompagnata,  in  tale  caso,  dall'avviso  che  tale
          pubblicazione   e'   termine  iniziale  per  l'opposizione.
          L'accoglimento  dell'opposizione  determina  la  radiazione
          totale o parziale del marchio.».