Art. 45 (Procedure di segretazione militare) 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1 del Codice e' dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto nel territorio dello Stato. 2. Le domande di cui all'art. 198 comma 1 del Codice concernenti invenzioni di interesse per la difesa realizzate interamente o principalmente nel territorio di uno Stato estero parte dell'Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 26 giugno 2003, n. 146, possono essere depositate, previa notifica al Ministero dello sviluppo economico, prioritariamente nel territorio di quello Stato, in conformita' alle disposizioni internazionali vigenti. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 198 del Codice non si applicano alle domande di brevetto europeo divisionali, di cui all'articolo 76 della Convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 161 del Codice, se sono passati novanta giorni dal deposito della domanda principale. 4. L'accertamento per stabilire se l'oggetto di una domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto di cui agli articoli 150 e 154 del Codice, deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di deposito e, qualora una priorita' sia stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi dalla data di priorita'. 5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli articoli 149 e 152 del Codice non sia in lingua italiana, il termine di novanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento del testo in lingua italiana dichiarato conforme dal titolare o dal suo mandatario ovvero dal ricevimento di sufficiente documentazione in lingua italiana che illustri la domanda, fatta salva la possibilita' del Servizio militare brevetti di richiedere il deposito del testo integrale. 6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministero della Difesa puo' imporre il vincolo del segreto e chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi di non procedere alla trasmissione della domanda agli uffici internazionali competenti; l'Ufficio da' comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. Decorsi i termini, senza ulteriori comunicazioni, l'Ufficio trasmette la domanda agli uffici internazionali competenti. 7. L'avente diritto al brevetto puo' depositare presso il Servizio militare brevetti, domanda di brevetto proponendone la classifica di segretezza in conformita' alle leggi nazionali e agli accordi internazionali vigenti e, in segu ito all'apposizione della classifica di segretezza da parte del Ministero della Difesa, puo' procedere, per il tramite del Servizio militare brevetti, al deposito della medesima domanda classificata nei Paesi con cui esista trattamento di reciprocita'. 8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Codice.
Note all'art. 45: - Per l'art. 198 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 7. - Si riporta il testo dell'art. 76 della Convenzione sul brevetto europeo: «Art. 76 (Domande divisionali europee). - 1. Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Puo' essere depositata soltanto per elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale nel testo depositato in principio; nella misura in cui tale esigenza e' soddisfatta, la domanda divisionale e' considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorita'. 2. Sono considerati designati nella domanda divisionale di brevetto europeo tutti gli Stati contraenti designati nella domanda iniziale al momento del deposito di una domanda divisionale.». - Per l'art. 161 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 23. - Si riporta il testo degli articoli 150, 154, 149 e 152 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 150 (Trasmissione della domanda di brevetto europeo). - 1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, e' manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel piu' breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito. 2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell'art. 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facolta' di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale. 3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorita', trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.». «Art. 154 (Trasmissione della domanda internazionale). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. 2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, e' pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne da' comunicazione al richiedente, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. 3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, puo' essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.». «Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo). - 1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.». «Art. 152 (Requisiti della domanda internazionale). - 1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione. 2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni. 3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.». - Si riporta il testo dell'art. 198, commi 12-23, del decreto legislativo n. 30 del 2005: «12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto. 13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta. 14. La violazione del segreto e' punita ai termini dell'art. 262 del codice penale. 15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete. 16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice. 17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facolta' altresi' di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi. 18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice. 19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese. 20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura. 21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto. 22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente codice. 23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.».