Art. 46 (Atto di opposizione) 1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, puo' essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 del Codice. 2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, e redatto in lingua italiana a pena d'irricevibilita' ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include: a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione: 1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorita', oppure di registrazione e di pubblicazione; 2) una riproduzione del marchio, come pubblicato; 3) l'indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali e' proposta l'opposizione; 4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l'opposizione; b) riguardo al marchio o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione, salvo il caso di cui all'articolo 8 del Codice: 1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il marchio anteriore e' un marchio nazionale, comunitario, oppure oggetto di registrazione internazionale estesa all'Italia, e, se il marchio e' stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione; 2) la data di deposito o di registrazione nonche' le eventuali date di priorita' o di preesistenza italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorita', del Paese di origine; 3) una riproduzione, del marchio o dei marchi anteriori; 4) l'elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore e' stato depositato o registrato e su cui si fonda l'opposizione; c) riguardo all'opponente e all'opposizione: 1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l'indicazione di agire in qualita' di avente causa del titolare del marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale; 2) i motivi su cui si basa l'opposizione, nonche', nel caso di un diritto di cui all'art. 8 del Codice, la specificazione di tale diritto e l'indicazione della mancanza del proprio consenso alla registrazione; d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione: 1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.
Note all'art. 46: - Si riporta il testo degli articoli 176 e 177 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 176 (Deposito dell'opposizione). - 1. I soggetti legittimati ai sensi dell'art. 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a pena di inammissibilita', deve essere scritta, motivata e documentata, entro il termine perentorio di tre mesi dalle date indicate nell'art. 175, comma 1, lettere a), b) e c), avverso gli atti ivi indicati. 2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilita': a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui e' proposta l'opposizione; b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'art. 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' dei prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'art. 8; c) i motivi su cui si fonda l'opposizione. 3. L'opposizione si considera ritirata se non e' comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui all'art. 226. 4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'art. 178, comma 1: a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia, nonche' la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario; b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti; c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi; d) l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201, se e' stato nominato un mandatario. 5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'art. 12, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'art. 8.». «Art. 177 (Legittimazione all'opposizione). - 1. Sono legittimati all'opposizione: a) il titolare di un marchio gia' registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'art. 8.». - Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 12.