Art. 46 
                        (Atto di opposizione) 
1. Ai sensi e nei termini di  cui  all'articolo  176,  comma  1,  del
Codice,  puo'  essere   depositata   opposizione   alle   domande   o
registrazioni di marchio, ivi indicate, ed  a  quelle  pubblicate  ai
sensi dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b)  e  c)  del  presente
decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177
del Codice. 
2. L'atto di opposizione, recante i dati  di  cui  all'articolo  176,
comma  2,  del  Codice,  e  redatto  in  lingua   italiana   a   pena
d'irricevibilita' ai sensi dell'articolo 5 del presente  regolamento,
firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include: 
a) riguardo alla domanda o registrazione contro  cui  viene  proposta
opposizione: 
1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorita', oppure di
registrazione e di pubblicazione; 
2) una riproduzione del marchio, come pubblicato; 
3) l'indicazione dei prodotti e servizi e relative  classi,  elencati
nella medesima domanda o registrazione, nei confronti  dei  quali  e'
proposta l'opposizione; 
4) il nome del richiedente che ha presentato  la  domanda  o  che  ha
ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l'opposizione; 
b) riguardo al marchio  o  ai  diritti  anteriori  su  cui  si  fonda
l'opposizione, salvo il caso di cui all'articolo 8 del Codice: 
1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o  dei  marchi
anteriori; l'indicazione che  il  marchio  anteriore  e'  un  marchio
nazionale,   comunitario,    oppure    oggetto    di    registrazione
internazionale estesa all'Italia, e, se il marchio e'  stato  oggetto
di  cessione  parziale,  limitazione,   divisione,   rinnovazione   o
rinuncia, la relativa specificazione; 
2) la data di deposito o di registrazione nonche' le  eventuali  date
di priorita'  o  di  preesistenza  italiana,  con  l'indicazione  dei
rispettivi  numeri  di  domanda  e  registrazione  e,  nel  caso   di
priorita', del Paese di origine; 
3) una riproduzione, del marchio o dei marchi anteriori; 
4) l'elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi  per  i
quali il marchio anteriore e' stato depositato o registrato e su  cui
si fonda l'opposizione; 
c) riguardo all'opponente e all'opposizione: 
1)  il  nome  dell'opponente,  del  suo  mandatario,  se  vi  sia,  e
l'indicazione del domicilio eletto, il  titolo  di  legittimazione  a
proporre opposizione e,  se  del  caso,  l'indicazione  di  agire  in
qualita'  di  avente  causa  del  titolare  del   marchio   anteriore
risultante nel Registro ufficiale; 
2) i motivi su cui si basa l'opposizione, nonche',  nel  caso  di  un
diritto di cui all'art. 8  del  Codice,  la  specificazione  di  tale
diritto e l'indicazione della  mancanza  del  proprio  consenso  alla
registrazione; 
d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione: 
1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento. 
 
          Note all'art. 46:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 176 e 177 del
          decreto legislativo n. 30 del 2005:
             «Art.  176  (Deposito dell'opposizione). - 1. I soggetti
          legittimati  ai  sensi  dell'art.  177  possono  presentare
          all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  opposizione  la
          quale,  a  pena  di  inammissibilita', deve essere scritta,
          motivata  e documentata, entro il termine perentorio di tre
          mesi  dalle  date  indicate nell'art. 175, comma 1, lettere
          a), b) e c), avverso gli atti ivi indicati.
             2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda o
          registrazione   di   marchio,  deve  contenere  a  pena  di
          inammissibilita':
              a)  in  relazione  al marchio oggetto dell'opposizione,
          l'identificazione  del  richiedente,  il  numero  e la data
          della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi
          contro cui e' proposta l'opposizione;
              b)  in  relazione  al marchio o diritto dell'opponente,
          l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui
          all'art.  12,  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  nonche' dei
          prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure
          del diritto di cui all'art. 8;
              c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.
             3.   L'opposizione  si  considera  ritirata  se  non  e'
          comprovato  il pagamento dei diritti di opposizione entro i
          termini  e  con  le  modalita' stabiliti dal decreto di cui
          all'art. 226.
             4.  Chi  presenta l'opposizione deve depositare entro il
          termine  perentorio  di due mesi dalla data di scadenza del
          termine   per   il   raggiungimento   di   un   accordo  di
          conciliazione di cui all'art. 178, comma 1:
              a)   copia   della   domanda   o   del  certificato  di
          registrazione  del  marchio su cui e' basata l'opposizione,
          ove  non si tratti di domande o di certificati nazionali e,
          se  del  caso,  la  documentazione  relativa  al diritto di
          priorita'  o di preesistenza di cui esso beneficia, nonche'
          la  loro  traduzione  in  lingua  italiana;  nel caso della
          preesistenza,  questa deve essere gia' stata rivendicata in
          relazione   a   domanda   od  a  registrazione  di  marchio
          comunitario;
              b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
              c)   la   documentazione  necessaria  a  dimostrare  la
          legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio
          anteriore  non  risulti  a  suo  nome  dal  Registro tenuto
          dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
              d) l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201, se e' stato
          nominato un mandatario.
             5.   Con   l'opposizione   possono   farsi   valere  gli
          impedimenti   alla   registrazione   del  marchio  previsti
          dall'art.  12,  comma  1, lettere d) ed e), per tutti o per
          una  parte  dei  prodotti  o  servizi  per i quali e' stata
          chiesta  la  registrazione, e la mancanza del consenso alla
          registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'art.
          8.».
             «Art.  177  (Legittimazione  all'opposizione). - 1. Sono
          legittimati all'opposizione:
              a)  il  titolare  di  un  marchio gia' registrato nello
          Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
              b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di
          registrazione  di  un  marchio  in  data anteriore o avente
          effetto  nello  Stato  da  data  anteriore  in  forza di un
          diritto  di  priorita'  o  di  una valida rivendicazione di
          preesistenza;
              c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
              d)  le  persone,  gli  enti  e  le  associazioni di cui
          all'art. 8.».
             -  Per  l'art. 8 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 12.