Art. 47 
(Modalita' di  deposito  della  opposizione  e  della  documentazione
                             successiva) 
1. L'atto di opposizione,  indirizzato  ed  inviato  direttamente  ed
esclusivamente all'Ufficio Opposizione dell'Ufficio Italiano Brevetti
e  Marchi,  e'  redatto  in   conformita'   al   modulo   predisposto
dall'Ufficio,  in  tre  copie,  di  cui  l'originale  in  regola  con
l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice,  ovvero  in
quattro copie se  depositato  presso  il  medesimo  Ufficio,  che  ne
rilascia una copia a titolo  di  ricevuta.  La  data  di  ricevimento
attestata dall'Ufficio Italiano Brevetti  e  Marchi,  e'  considerata
data di deposito dell'opposizione. 
2. Se l'atto di opposizione e' inviato tramite  il  servizio  postale
alla  sede  dell'Ufficio  Italiano   Brevetti   e   Marchi   mediante
raccomandata con ricevuta di  ritorno  o  tramite  altri  servizi  di
spedizione, la data di ricevimento della raccomandata o del plico  e'
considerata data di deposito. 
3. L'atto di opposizione puo' essere inviato per  via  telematica  ai
sensi dell'articolo 2. 
4. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla  presentazione
dell'atto di opposizione e' inviata con le modalita'  sopra  indicate
direttamente  ed  esclusivamente  all'Ufficio  Italiano  Brevetti   e
Marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua  straniera,
deve essere inviata entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni
dalla data di deposito del documento originale.  Alla  traduzione  si
applica l'articolo 6. 
 
          Note all'art. 47:
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  225  del  decreto
          legislativo n. 30 del 2005:
             «Art.  225 (Diritti di concessione e di mantenimento). -
          1.  Per  le domande presentate al Ministero delle attivita'
          produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta'
          industriale,   per   le  concessioni,  le  opposizioni,  le
          trascrizioni,   il   rinnovo   e'   dovuto   il   pagamento
          dell'imposta  di  bollo, nonche' delle tasse di concessione
          governativa   e  dei  diritti  la  cui  determinazione,  in
          relazione  a  ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di
          tempo   al  quale  si  riferiscono,  viene  effettuata  con
          apposito  decreto  dal Ministro delle attivita' produttive,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
             2.  La  tassa  individuale  di  designazione dell'Italia
          nella  domanda  di registrazione internazionale di marchio,
          nella  designazione  posteriore  o  nell'istanza di rinnovo
          applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la
          protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione
          mondiale  della  proprieta'  intellettuale  di  Ginevra, ai
          sensi  del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la
          registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
          ratificato  con  legge  12  marzo  1996, n. 169, e' fissata
          nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per
          il  deposito  della  concessione  di  un  marchio nazionale
          ovvero della rinnovazione.».