Art. 47 (Modalita' di deposito della opposizione e della documentazione successiva) 1. L'atto di opposizione, indirizzato ed inviato direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Opposizione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e' redatto in conformita' al modulo predisposto dall'Ufficio, in tre copie, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta. La data di ricevimento attestata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e' considerata data di deposito dell'opposizione. 2. Se l'atto di opposizione e' inviato tramite il servizio postale alla sede dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione, la data di ricevimento della raccomandata o del plico e' considerata data di deposito. 3. L'atto di opposizione puo' essere inviato per via telematica ai sensi dell'articolo 2. 4. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione e' inviata con le modalita' sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.
Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'art. 225 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 225 (Diritti di concessione e di mantenimento). - 1. Per le domande presentate al Ministero delle attivita' produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta' industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e' fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.».