Art. 48 (Istruttoria) 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la ricevibilita', l'ammissibilita' dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1 e 3, e 178, comma 1, del Codice. 2. L'atto e' irricevibile, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, se l'opponente risulta non identificabile o non raggiungibile. 3. L'atto e' inammissibile se: a) e' stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale e' diretto ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli articoli 175, comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento; b) non contiene le indicazioni di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice; c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), del Codice, o relativi alla mancanza di consenso di cui all'articolo 8 del Codice; d) l'opponente non e' legittimato a presentare l'opposizione; e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo mandatario; f) e' diretto contro due o piu' domande e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'opposizione ad una sola domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito o non replica alla richiesta. 4. Se all'atto di opposizione non e' allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti, l'opposizione si considera ritirata ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del Codice. 5. Se l'opposizione non puo' proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio, con la comunicazione di cui all'articolo 49, comma 1, informa l'opponente che puo' presentare ricorso alla Commissione Ricorsi ai sensi dell'articolo 58, comma 1, salvo il caso di irricevibilita' di cui al comma 2, in cui la relativa comunicazione e' resa pubblica tramite affissione all'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all'articolo 35.
Note all'art. 48: - Per l'art. 176 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 46. - Si riporta il testo dell'art. 178, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 178 (Esame dell'opposizione e decisioni). - 1. Scaduto il termine di cui all'art. 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui all'art. 225, comunica l'opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti.». - Per l'art. 175 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 20. - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettere d) e e), del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 12 (Novita'). - 1. Non sono nuovi, ai sensi dell'art. 7, i segni che alla data del deposito della domanda: (Omissis); d) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni o dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; ». - Per gli articoli 8 e 176 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 12 e 46.