Art. 49 
                  (Prima comunicazione alle parti) 
1. Entro il termine di cui all'articolo 178,  comma  1,  del  Codice,
l'Ufficio, dopo aver effettuato le verifiche di cui all'articolo  48,
commi 1 e 2, invia l'atto di opposizione al richiedente,  ed  informa
le parti circa: 
a) le notizie di cui all'articolo 8, comma 1,  legge  n.  241  del  7
agosto 1990; 
b) i provvedimenti di cui all'articolo 51; 
c) i provvedimenti di  improcedibilita',  sospensione  ed  estinzione
della procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57; 
d) la facolta' di procedere ad un accordo di conciliazione, ai  sensi
dell'articolo 178, comma 1, del Codice, entro  due  mesi  dalla  data
della comunicazione e la possibilita' di estendere tale  termine  con
comune istanza di proroga, presentata prima della scadenza, ai  sensi
dell'articolo 60, comma 2; 
e) la facolta' per l'opponente, di cui all'articolo 176, comma 4, del
Codice; 
f) le facolta', per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda,
limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e
oggetto dell'atto oppositivo, e,  per  l'opponente,  di  ritirare  in
tutto o in parte  l'opposizione,  fmche'  l'Ufficio  non  ha  deciso,
rispettivamente, in merito alla domanda o  all'opposizione  ai  sensi
degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181,  comma  1,  lettera  c),  del
Codice. 
2. Se, al termine del periodo utile per un accordo di  conciliazione,
la  domanda  non  viene  ritirata  o  limitata,  l'Ufficio  invia  al
richiedente  la  documentazione  consegnata  dall'opponente,  di  cui
all'art. 176, comma 4, del Codice, fissando un  termine  di  sessanta
giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione  per  la
presentazione di prime deduzioni in merito e per l'eventuale deposito
dell'istanza di cui all'articolo 53, comma 1. 
 
          Note all'art. 49:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 8, comma 1 della legge
          n. 241 del 7 agosto 1990:
             «Art.  8  (Modalita'  e contenuti della comunicazione di
          avvio  del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale.
             2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
              a) l'amministrazione competente;
              b) l'oggetto del procedimento promosso;
              c)    l'ufficio   e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
              c-bis)  la  data  entro  la  quale,  secondo  i termini
          previsti  dall'art.  2,  commi  2  o 3, deve concludersi il
          procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
          dell'amministrazione;
              c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data
          di presentazione della relativa istanza;
              d)  l'ufficio  in  cui  si  puo' prendere visione degli
          atti.
             3.   Qualora   per   il   numero   dei   destinatari  la
          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
             4.  L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista.».
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  181  del  decreto
          legislativo n. 30 del 2005:
             «Art. 181 (Estinzione della procedura di opposizione). -
          1. La procedura di opposizione si estingue se:
              a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato
          dichiarato   nullo  o  decaduto  con  sentenza  passata  in
          giudicato;
              b)  le  parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'art.
          178, comma 1;
              c) l'opposizione e' ritirata;
              d)  la  domanda,  oggetto di opposizione, e' ritirata o
          rigettata con decisione definitiva;
              e)  chi  ha  presentato  opposizione  cessa  di  essere
          legittimato a norma dell'art. 177.».
             -  Per  il  testo degli articoli 178, comma 1, 176 e 172
          del   decreto   legislativo   n.  30  del  2005,  si  veda,
          rispettivamente, nelle note agli articoli 48, 46 e 29.