Art. 50 
            (Opposizione a registrazione internazionale) 
1. Se e' presentata opposizione ad una registrazione  internazionale,
che  designa  l'Italia  ai  sensi  dell'Accordo  di  Madrid  per   la
registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo  relativo  a
tale Accordo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha gia'
provveduto,  esamina   il   marchio   oggetto   della   registrazione
internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del Codice. 
2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo  171  del  Codice,
emergono motivi per un rifiuto ex officio, ai sensi dell'articolo 16,
l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi   invia   all'Organizzazione
Mondiale della  Proprieta'  Intellettuale  una  notifica  di  rifiuto
provvisorio basata su tali motivi e  sull'opposizione.  La  notifica,
oltre le notizie di cui al comma 3, lettere a), b),  c),  d)  ed  e),
deve  contenere  il  termine  entro  il  quale  il   titolare   della
registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi
dell'articolo 201 del Codice, puo' presentare le  proprie  deduzioni.
Per quanto riguarda il procedimento inerente al  rifiuto  per  motivi
assoluti  di  impedimento  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 16, commi 2 e3. 
3. Se non ricorrono le condizioni per rifiutare il marchio per motivi
assoluti d'impedimento, l'Ufficio italiano brevetti  e  marchi  invia
all'Organizzazione  Mondiale  della  Proprieta'   Intellettuale   una
notifica di rifiuto  provvisorio  alla  registrazione  internazionale
basata  sull'opposizione.  La  notifica  di  rifiuto  provvisorio  di
protezione sulla base di un'opposizione contiene: 
a) il numero della registrazione internazionale; 
b) l'indicazione che  il  rifiuto  si  basa  sulla  presentazione  di
un'opposizione; 
c) il nome e l'indirizzo della parte che ha presentato opposizione; 
d) il numero e la data di deposito della domanda o  registrazione  di
marchio, su cui si fonda l'opposizione nonche' il numero e la data di
registrazione se disponibile, la data  dell'eventuale  priorita',  la
riproduzione del marchio, l'elenco dei prodotti e dei servizi su  cui
si fonda l'opposizione, l'indicazione dei prodotti  e  servizi  della
registrazione  internazionale  rispetto  ai  quali  l'opposizione  e'
presentata e gli articoli di legge  essenziali  che  danno  luogo  al
diritto alla presentazione dell'opposizione; 
e)  il  termine  entro  il  quale  il  titolare  della  registrazione
internazionale puo' richiedere, tramite  un  mandatario  nominato  ai
sensi dell'articolo 201 del Codice, copia  dell'atto  di  opposizione
sul quale e' stato basato il rifiuto. 
4. Se il titolare della registrazione internazionale non ha richiesto
copia dell'atto di opposizione nel termine e con le modalita' di  cui
al comma 3, lettera e), l'Ufficio emette  il  rifiuto  definitivo  ai
sensi dell'articolo 171, comma 6, del Codice. Per i  ricorsi  avverso
tale provvedimento si applica l'articolo 58, comma 1. 
5. Il procedimento di opposizione e' sospeso fino a quando non  siano
scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3,
del Codice o si siano conclusi i relativi procedimenti di  esame,  di
cui al comma 1 del presente  articolo.  Nel  caso  in  cui  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi abbia emesso un provvedimento  di  rifiuto
ex officio, il procedimento di  opposizione  rimane  sospeso  fino  a
quando  non  sia  stata  inviata  all'Organizzazione  Mondiale  della
Proprieta'  Intellettuale  una  notifica  di   ritiro   del   rifiuto
provvisorio o una notifica di rifiuto definitivo. 
6. Se, a conclusione del  procedimento  avviato  con  l'emissione  ex
officio di  un  rifiuto  provvisorio  alla  registrazione,  e'  stato
notificato  un  rifiuto   definitivo   parziale,   l'Ufficio   invita
l'opponente a comunicare, entro un termine fissato  dall'Ufficio,  se
intende  ritirare  l'opposizione.  In  caso  di  conferma  da   parte
dell'opponente di voler procedere  con  l'opposizione  o  di  mancata
risposta nel  termine  fissato,  l'Ufficio  comunica  alle  parti  la
facolta'  di  raggiungere  un  accordo  di  conciliazione,  ai  sensi
dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con la procedura di
opposizione. 
7. Al temine  del  procedimento  di  opposizione  l'Ufficio  italiano
brevetti e marchi invia all'Organizzazione Mondiale della  Proprieta'
Intellettuale: 
a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio,  se  ricorrono  le
cause  di  estinzione  della  procedura  di  opposizione   ai   sensi
dell'articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del Codice o  se
l'opposizione e' respinta e il  relativo  provvedimento  e'  divenuto
inoppugnabile; 
b) una notifica di rifiuto definitivo se e' emesso il rifiuto di  cui
al comma 4 ovvero se l'opposizione e' accolta per la totalita' o  una
parte dei prodotti  e  servizi  indicati  nella  registrazione  e  il
provvedimento   dell'Ufficio,   comunicato    al    titolare    della
registrazione  internazionale  o  al  mandatario  nominato  ai  sensi
dell'articolo 201 del Codice, e' divenuto inoppugnabile  per  decorso
dei termini  di  impugnazione  o  per  l'avvenuta  definizione  degli
eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento. 
 
          Note all'art. 50:
             -   Per   gli  articoli  171,  201  e  181  del  decreto
          legislativo  n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente nelle
          note agli articoli 16 e 49.