Art. 51 (Assegnazione delle opposizioni) 1. Ultimata la fase istruttoria, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84. 2. Nel caso di piu' opposizioni, riunite in un unico procedimento, l'Ufficio puo' decidere, al termine dell'istruttoria, di non trattarle congiuntamente e di sospendere alcune di esse per procedere inizialmente con quella che appare assorbire negli effetti, se accolta, anche le altre.
Note all'art. 51. - Si riporta il testo dell'art. 178 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 178 (Esame dell'opposizione e decisioni). - 1. Scaduto il termine di cui all'art. 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui all'art. 225, comunica l'opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti. 2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'art. 176, comma 2, lettere a), b) e c), puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio. 3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. 4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali e' stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e' provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi. 5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2. 6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa. 7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non puo' essere registrato per la totalita' o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).».