Art. 51 
                  (Assegnazione delle opposizioni) 
1.  Ultimata  la  fase   istruttoria,   il   dirigente   responsabile
dell'Ufficio  Opposizione  assegna  l'opposizione  o   le   eventuali
opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del
Codice,  agli  esaminatori  secondo  l'ordine  cronologico  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro per  la  funzione
pubblica 28 novembre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
aprile 2001, n. 84. 
2. Nel caso di piu' opposizioni, riunite in  un  unico  procedimento,
l'Ufficio  puo'  decidere,  al  termine  dell'istruttoria,   di   non
trattarle congiuntamente e di sospendere alcune di esse per procedere
inizialmente con  quella  che  appare  assorbire  negli  effetti,  se
accolta, anche le altre. 
 
          Note all'art. 51.
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  178  del  decreto
          legislativo n. 30 del 2005:
             «Art.  178  (Esame  dell'opposizione  e decisioni). - 1.
          Scaduto  il termine di cui all'art. 176, comma 1, l'Ufficio
          italiano  brevetti  e marchi, verificate la ricevibilita' e
          l'ammissibilita'  dell'opposizione  ai sensi degli articoli
          148,  comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di
          scadenza  del  termine  per il pagamento dei diritti di cui
          all'art.  225,  comunica  l'opposizione  al  richiedente la
          registrazione  con  l'avviso,  anche  all'opponente,  della
          facolta'  di  raggiungere un accordo di conciliazione entro
          due  mesi  dalla  data  della comunicazione, prorogabile su
          istanza comune delle parti.
             2.  In  assenza  di  accordo  ai  sensi  del comma 1, il
          richiedente  che  abbia  ricevuto  la documentazione di cui
          all'art. 176, comma 2, lettere a), b) e c), puo' presentare
          per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo
          fissato dall'Ufficio.
             3.  Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio
          italiano  brevetti e marchi puo', in ogni momento, invitare
          le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori
          documenti,  deduzioni  od  osservazioni  in  funzione delle
          allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.
             4.  Su  istanza  del  richiedente,  l'opponente  che sia
          titolare  di  marchio anteriore registrato da almeno cinque
          anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio
          e'  stato  oggetto  di uso effettivo, da parte sua o con il
          suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali e' stato
          registrato  e  sui  quali  si fonda l'opposizione, o che vi
          siano  i  motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In
          mancanza  di  tale  prova,  da  fornire entro trenta giorni
          dalla   data   di   comunicazione   dell'istanza  da  parte
          dell'Ufficio  italiano  brevetti e marchi, l'opposizione e'
          respinta.  Se l'uso effettivo e' provato solo per una parte
          dei  prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore e'
          stato   registrato,   esso,   ai   soli   fini   dell'esame
          dell'opposizione,  si  considera registrato solo per quella
          parte di prodotti o servizi.
             5.  L'istanza  del  richiedente  per  ottenere  la prova
          dell'uso  effettivo  del marchio deve essere presentata non
          oltre  la  data  di  presentazione delle prime deduzioni ai
          sensi del comma 2.
             6.  In caso di opposizioni relative allo stesso marchio,
          le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.
             7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio
          italiano  brevetti  e  marchi accoglie l'opposizione stessa
          respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte
          se risulta che il marchio non puo' essere registrato per la
          totalita'  o  per una parte soltanto dei prodotti e servizi
          indicati   nella   domanda;   in  caso  contrario  respinge
          l'opposizione.  Nel  caso  di registrazione internazionale,
          l'Ufficio   italiano   brevetti  e  marchi  emette  rifiuto
          definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione,
          dandone  comunicazione  all'Organizzazione  mondiale  della
          proprieta' intellettuale (OMPI).».