Art. 52
                          (Fase di merito)
1.  Ai  sensi  dell'art.  178,  comma  3 del Codice, l'Ufficio, se lo
ritiene  opportuno, invita le parti a presentare, entro un termine da
esso  fissato, ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni in merito
alle  allegazioni,  deduzioni  ed  osservazioni delle altre parti. Le
comunicazioni   di  ciascuna  parte  vengono  trasmesse  all'altra  e
l'Ufficio,  se  ne  ravvisa  l'opportunita',  concede  un termine per
rispondere.
2.   Se  il  richiedente  limita  o  precisa  i  prodotti  e  servizi
originariamente  elencati  ai  sensi  dell'articolo 172, comma 2, del
Codice,  l'Ufficio  ne  da' comunicazione all'opponente e lo invita a
dichiarare,  entro  il  termine da esso fissato se, ed eventualmente,
contro   quali   prodotti   e   servizi  residui,  intenda  mantenere
l'opposizione.
3.  Se  il  richiedente  non  presenta deduzioni nel termine fissato,
l'Ufficio  decide  sull'opposizione  in  base  ai  documenti  di  cui
dispone.
 
          Note all'art. 52:
             -  Per gli articoli 178 e 172 del decreto legislativo n.
          30  del  2005,  si  veda,  rispettivamente, nelle note agli
          articoli 51 e 29.