Art. 53 
                            (Prova d'uso) 
1. Ai sensi dell'articolo 178, comma 5,  del  Codice,  l'istanza  del
richiedente, per  ottenere  la  prova  d'uso  del  marchio  da  parte
dell'opponente, deve  essere  presentata  all'Ufficio  non  oltre  il
termine indicato dall'articolo 52,  comma  1,  per  la  presentazione
delle prime deduzioni. 
2. Se, a norma dell' articolo 178, comma 4, del  Codice,  l'opponente
deve fornire la prova dell'effettivo uso del marchio o l'esistenza di
legittime ragioni per  la  mancata  utilizzazione,  l'Ufficio  invita
l'opponente a fornire la prova entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento della  comunicazione.  A  tal  fine,  l'opponente  dovra'
provare l'uso  nel  periodo  quinquennale  che  precede  la  data  di
pubblicazione  della  domanda   nazionale   o   della   registrazione
internazionale nei cui confronti l'opposizione e' proposta. 
3. Se l'opponente non fornisce tale prova entro il termine  stabilito
ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi  o  diritti
anteriori   a   fondamento   dell'opposizione,   l'Ufficio    rigetta
l'opposizione. Se la prova e' fornita solo per una parte dei prodotti
o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione
in relazione ai soli prodotti e servizi  per  i  quali  la  prova  e'
fornita. 
4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari  per  dimostrare
l'uso del marchio  sono  costituiti  da  documentazione  relativa  al
luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del
marchio anteriore per i prodotti e i servizi  per  i  quali  esso  e'
registrato e sui quali  si  fonda  l'opposizione.  Le  prove  possono
consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi,
etichette, listini  dei  prezzi,  cataloghi,  fatture,  documenti  di
spedizione o esportazione,  fotografie,  inserzioni  sui  giornali  e
dichiarazioni scritte e mezzi similari. 
 
          Note all'art. 53:
             - Per l'art. 178 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 51.