Art. 54 (Sospensione) 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso: a) nei casi di cui all'articolo 180, comma 1, del Codice; b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale, oggetto di opposizione, fino all'adozione del provvedimento definitivo; il procedimento di opposizione e' sospeso fino a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o dell'articolo 5 del relativo Protocollo, o si e' concluso il relativo procedimento di esame, di cui all'articolo 50, comma 1. In tale caso, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino alla data di invio all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale della notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento; c) su istanza del richiedente, se l'opposizione si fonda su una domanda di marchio comunitario, pubblicata da meno di tre mesi, fino alla scadenza del termine medesimo utile per presentare opposizione presso l'Ufficio Armonizzazione Mercato Interno (U.A.M.I.) contro la domanda medesima o, scaduto tale termine, fino alla registrazione di tale marchio; d) su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio comunitario dell'opponente e' soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'U.A.M.I., fino alla decisione di quest'ultimo. 2. La revoca della sospensione, prevista all'articolo 180, comma 2, del Codice, si applica anche alle lettere c) e d) del comma 1.
Note all'art. 54: - Si riporta il testo dell'art. 180 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 180 (Sospensione della procedura di opposizione). - 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'art. 178, comma 1; b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione; d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame; e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'art. 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza. 2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata. 3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.».