Art. 54 
                            (Sospensione) 
1. Il procedimento di opposizione e' sospeso: 
a) nei casi di cui all'articolo 180, comma 1, del Codice; 
b) nel  caso  di  rifiuto  del  marchio  internazionale,  oggetto  di
opposizione,  fino  all'adozione  del  provvedimento  definitivo;  il
procedimento di opposizione e' sospeso fino a quando non sono scaduti
i termini per il rifiuto ai sensi  dell'articolo  5  dell'Accordo  di
Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o dell'articolo
5 del relativo Protocollo, o si e' concluso il relativo  procedimento
di esame,  di  cui  all'articolo  50,  comma  1.  In  tale  caso,  il
procedimento di opposizione rimane sospeso fino alla  data  di  invio
all'Organizzazione  Mondiale  della  Proprieta'  Intellettuale  della
notifica di ritiro del  rifiuto  provvisorio  o  di  notifica  di  un
rifiuto definitivo, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di
impugnazione o per l'avvenuta  definizione  degli  eventuali  ricorsi
proposti avverso tale provvedimento; 
c) su istanza del richiedente,  se  l'opposizione  si  fonda  su  una
domanda di marchio comunitario, pubblicata da meno di tre mesi,  fino
alla scadenza del termine medesimo utile per  presentare  opposizione
presso l'Ufficio Armonizzazione Mercato Interno (U.A.M.I.) contro  la
domanda medesima o, scaduto tale termine, fino alla registrazione  di
tale marchio; 
d) su istanza  del  richiedente,  se  la  registrazione  del  marchio
comunitario  dell'opponente  e'  soggetta  ad  un   procedimento   di
annullamento o decadenza presso l'U.A.M.I., fino  alla  decisione  di
quest'ultimo. 
2. La revoca della sospensione, prevista all'articolo 180,  comma  2,
del Codice, si applica anche alle lettere c) e d) del comma 1. 
 
          Note all'art. 54:
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  180  del  decreto
          legislativo n. 30 del 2005:
             «Art.  180 (Sospensione della procedura di opposizione).
          - 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:
              a)  durante  il periodo concesso alle parti, al fine di
          pervenire   ad   un  accordo  di  conciliazione,  ai  sensi
          dell'art. 178, comma 1;
              b)  se  l'opposizione  e'  basata  su  una  domanda  di
          marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
              c)   se   l'opposizione   e'   basata   su  un  marchio
          internazionale,  fino  a quando non siano scaduti i termini
          per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso
          la  registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi
          i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
              d)  se  l'opposizione  e'  proposta  avverso un marchio
          nazionale  oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di
          cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il
          relativo procedimento di riesame;
              e)  se  e'  pendente  un  giudizio  di  nullita'  o  di
          decadenza  del  marchio  sul quale si fonda l'opposizione o
          relativo  alla  spettanza  del diritto alla registrazione a
          norma  dell'art.  118, fino al passaggio in giudicato della
          sentenza,  laddove il richiedente la registrazione depositi
          apposita istanza.
             2.  Su  istanza  del  richiedente  la  registrazione, la
          sospensione  di  cui  al  comma  1, lettera e), puo' essere
          successivamente revocata.
             3.  Se  l'opposizione  e'  sospesa ai sensi del comma 1,
          lettere  c)  e  d),  l'Ufficio  italiano  brevetti e marchi
          esamina   con   precedenza  la  domanda  di  marchio  o  la
          registrazione del marchio internazionale.».