Art. 56 (Decisione) 1. Al termine del procedimento, ai sensi dell'articolo 178, comma 7, del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi decide l'opposizione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'atto di opposizione, salvi i periodi di sospensione, di cui all'articolo 54. 2. L'opposizione puo' essere ritirata sino a quando l'Ufficio non ha emesso la decisione. 3. Il rimborso del diritto di opposizione di cui all'articolo 229, comma 1 del Codice, si applica, su istanza dell'opponente, anche se l'opposizione e' ritirata in seguito a rettifica di errore relativo alla domanda o alla registrazione di marchio, pubblicata ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera c). 4. Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'opposizione, l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all'altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonche', entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento. 5. Ogni decisione sull'esito della procedura, ai sensi degli articoli 178, 180, 181 e 182 del Codice, e' comunicata alle parti del procedimento che possono ricorrere ai sensi dell'articolo 58. 6. Le decisioni sull'opposizione sono pubbliche e di esse si puo' estrarre copia ai sensi dell'articolo 33.
Note all'art. 56: - Per il testo degli articoli 178 e 229 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note agli articoli 51 e 29. - Si riporta il testo degli articoli 180, 181 e 182 del decreto legislativo n. 30 del 2005: «Art. 180 (Sospensione della procedura di opposizione). - 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'art. 178, comma 1; b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione; d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame; e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'art. 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza. 2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata. 3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.». «Art. 181 (Estinzione della procedura di opposizione). - 1. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'art. 178, comma 1; c) l'opposizione e' ritirata; d) la domanda, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva; e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'art. 177.». «Art. 182 (Ricorso). - 1. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o respinge l'opposizione e' comunicato alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 135.».