Art. 56
                             (Decisione)
1.  Al termine del procedimento, ai sensi dell'articolo 178, comma 7,
del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi decide l'opposizione
entro   ventiquattro   mesi  dalla  data  di  deposito  dell'atto  di
opposizione, salvi i periodi di sospensione, di cui all'articolo 54.
2.  L'opposizione puo' essere ritirata sino a quando l'Ufficio non ha
emesso la decisione.
3.  Il  rimborso  del diritto di opposizione di cui all'articolo 229,
comma  1  del Codice, si applica, su istanza dell'opponente, anche se
l'opposizione  e'  ritirata in seguito a rettifica di errore relativo
alla  domanda  o  alla  registrazione di marchio, pubblicata ai sensi
dell'articolo 43, comma 2, lettera c).
4.  Nella  decisione  di  rigetto o di accoglimento dell'opposizione,
l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte
o  per  intero all'altra parte i costi sopportati relativi al diritto
di opposizione nonche', entro il limite di euro 300,00, alle spese di
rappresentanza professionale nel procedimento.
5. Ogni decisione sull'esito della procedura, ai sensi degli articoli
178,  180,  181  e  182  del  Codice,  e'  comunicata  alle parti del
procedimento che possono ricorrere ai sensi dell'articolo 58.
6.  Le  decisioni  sull'opposizione  sono pubbliche e di esse si puo'
estrarre copia ai sensi dell'articolo 33.
 
          Note all'art. 56:
             -  Per  il  testo  degli  articoli 178 e 229 del decreto
          legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle
          note agli articoli 51 e 29.
             -  Si riporta il testo degli articoli 180, 181 e 182 del
          decreto legislativo n. 30 del 2005:
             «Art.  180 (Sospensione della procedura di opposizione).
          - 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:
              a)  durante  il periodo concesso alle parti, al fine di
          pervenire   ad   un  accordo  di  conciliazione,  ai  sensi
          dell'art. 178, comma 1;
              b)  se  l'opposizione  e'  basata  su  una  domanda  di
          marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
              c)   se   l'opposizione   e'   basata   su  un  marchio
          internazionale,  fino  a quando non siano scaduti i termini
          per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso
          la  registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi
          i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
              d)  se  l'opposizione  e'  proposta  avverso un marchio
          nazionale  oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di
          cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il
          relativo procedimento di riesame;
              e)  se  e'  pendente  un  giudizio  di  nullita'  o  di
          decadenza  del  marchio  sul quale si fonda l'opposizione o
          relativo  alla  spettanza  del diritto alla registrazione a
          norma  dell'art.  118, fino al passaggio in giudicato della
          sentenza,  laddove il richiedente la registrazione depositi
          apposita istanza.
             2.  Su  istanza  del  richiedente  la  registrazione, la
          sospensione  di  cui  al  comma  1, lettera e), puo' essere
          successivamente revocata.
             3.  Se  l'opposizione  e'  sospesa ai sensi del comma 1,
          lettere  c)  e  d),  l'Ufficio  italiano  brevetti e marchi
          esamina   con   precedenza  la  domanda  di  marchio  o  la
          registrazione del marchio internazionale.».
             «Art. 181 (Estinzione della procedura di opposizione). -
          1. La procedura di opposizione si estingue se:
              a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato
          dichiarato   nullo  o  decaduto  con  sentenza  passata  in
          giudicato;
              b)  le  parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'art.
          178, comma 1;
              c) l'opposizione e' ritirata;
              d)  la  domanda,  oggetto di opposizione, e' ritirata o
          rigettata con decisione definitiva;
              e)  chi  ha  presentato  opposizione  cessa  di  essere
          legittimato a norma dell'art. 177.».
             «Art.  182  (Ricorso).  -  1. Il provvedimento col quale
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile
          o  respinge  l'opposizione  e'  comunicato  alle  parti, le
          quali,  entro trenta giorni dalla data della comunicazione,
          hanno  facolta'  di presentare ricorso alla Commissione dei
          ricorsi, di cui all'art. 135.».