Art. 57
                            (Estinzione)
1. L'opposizione si estingue:
a) nei casi di cui all' articolo 181 del Codice;
b)  nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui all'articolo 48,
comma 4;
c) nel caso di radiazione totale del marchio, designante l'Italia, su
richiesta  dell'Ufficio di proprieta' industriale d'origine, ai sensi
all'articolo 171, comma 8, del Codice.
2.  Nel  caso  di  radiazione parziale del marchio internazionale, il
procedimento   si  estingue  limitatamente  alla  parte  del  marchio
radiata.
 
          Note all'art. 57:
             -  Per  il  testo  degli  articoli 181 e 171 del decreto
          legislativo  n. 30 del 2005, si veda rispettivamente, nelle
          note agli articoli 56 e 16.