Art. 58 
                              (Ricorso) 
1. Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente
dalla data  di  ricevimento  della  comunicazione  dell'Ufficio,  che
informa le parti dei provvedimenti di inammissibilita' e  di  rigetto
dell'opposizione nonche' di ogni decisione che  comporta  il  rigetto
totale o parziale dei diritti di una  delle  parti  del  procedimento
oppositivo, e' ammesso ricorso alla Commissione dei  Ricorsi  di  cui
all'articolo 135 del Codice. 
2. Il ricorso ha effetto sospensivo  dell'efficacia  delle  decisioni
sull'opposizione. 
 
          Note all'art. 58:
             -  Per  il  testo  degli  articoli 182 e 135 del decreto
          legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle
          note agli articoli 56 e 5.