Art. 59
                          (Reintegrazione)
1.  Il  divieto  di  cui  all'articolo  193,  comma 4, del Codice, si
applica  anche  alla consegna di documenti consegnati, da entrambe le
parti, successivamente al deposito dell'atto di opposizione.
 
          Note all'art. 59:
             -   Si   riporta   l'art.  193,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 30 del 2005:
             «4.   Le   disposizioni  di  questo  articolo  non  sono
          applicabili  ai  termini  di  cui  al  comma  2, al termine
          assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e
          di   registrazione,  nonche'  per  la  presentazione  della
          domanda  divisionale  e  per la presentazione degli atti di
          opposizione alla registrazione dei marchi.».