Art. 59 (Reintegrazione) 1. Il divieto di cui all'articolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla consegna di documenti consegnati, da entrambe le parti, successivamente al deposito dell'atto di opposizione.
Note all'art. 59: - Si riporta l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005: «4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonche' per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.».