Art. 6 
                   (Traduzione in lingua italiana) 
1. La traduzione in lingua italiana di cui all'articolo 148, comma  5
del Codice puo' essere dichiarata conforme dal richiedente o dal  suo
mandatario. 
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di  chiedere  che
sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di  fronte
al Tribunale. 
 
          Note all'art. 6: 
             - Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 1.