Art. 6 (Traduzione in lingua italiana) 1. La traduzione in lingua italiana di cui all'articolo 148, comma 5 del Codice puo' essere dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.
Note all'art. 6: - Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.