Art. 60
                              (Proroga)
1.  Ai  termini  della procedura di opposizione si applica l'articolo
191 del Codice.
2.  Nel caso di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, la proroga
puo'  essere rinnovata piu' volte per il periodo massimo di un armo a
decorrere dalla data della prima comunicazione dell'Ufficio.
 
          Note all'art. 60:
             - Per l'art. 178 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 51.