Art. 61 
                    (Correzioni ed integrazioni) 
1. Fatto salvo il caso di  errori  materiali  o  evidenti,  non  sono
ammesse  correzioni   ne'   integrazioni   all'opposizione   o   alla
documentazione gia' depositata eccetto il caso in cui sono presentate
entro il termine fissato per il rispettivo deposito.