Art. 63 
                 (Responsabilita' degli esaminatori) 
1. Gli esaminatori,  provenienti  dall'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi,  devono  astenersi  dal  trattare  un'opposizione  se   hanno
partecipato all'esame del marchio oggetto di opposizione. 
2.  Gli  esaminatori  sono  tenuti  al   rispetto   del   Codice   di
comportamento di buona  amministrazione,  provvedono  alla  decisione
entro sessanta giorni dall'ultimo termine utile, assegnato alle parti
per depositare la rispettiva documentazione e riferiscono sullo stato
delle opposizioni assegnate con  relazione  semestrale  al  dirigente
responsabile dell'Ufficio "Opposizione". 
3. Gli esaminatori, se non  possono  adempiere  all'incarico,  devono
informarne  tempestivamente  l'Ufficio  "Opposizione".  Il  dirigente
responsabile dell'Ufficio "Opposizione"  provvede  a  sostituire  gli
esaminatori impediti o inadempienti. 
4.  Se  impediti  o  inadempienti,  gli  esaminatori   sono   rimossi
dall'incarico con decreto del  Direttore  Generale.  Se  inadempienti
senza giusta causa, gli  esaminatori  non  possono  ricevere  analogo
incarico in futuro. 
5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro  assegnate
sono  state  impugnate  davanti   alla   Commissione   dei   ricorsi,
collaborano con l'Ufficio "Opposizione" partecipando, ove  richiesti,
alle  sedute  della  stessa   insieme   al   dirigente   responsabile
dell'Ufficio medesimo.