Art. 66 
                    (Svolgimento delle votazioni) 
1. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare,  insieme  all'avviso
di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli iscritti  la  scheda
elettorale, una busta anonima per l'inserimento della  scheda  e  una
seconda busta predisposta nominativamente e con timbro  e  firma  del
Consiglio. Tale ultima busta, contenente la busta anonima, e' firmata
dal votante e fatta pervenire  chiusa  al  presidente  dell'assemblea
all'uopo convocata. 
2. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrita'
di ciascuna busta predisposta dal Consiglio, ne estrae la  busta  con
la scheda e la depone nell'urna. 
3.  Decorse  due  ore  dall'inizio  delle  operazioni  di  voto,   il
presidente, dopo aver ammesso a  votare  gli  elettori  che  in  quel
momento sono presenti nella sala,  dichiara  chiusa  la  votazione  e
procede,  anche  attraverso  un  suo  delegato,  pubblicamente   alle
operazioni di apertura delle buste e di scrutinio, assistito  da  due
scrutatori da lui scelti  prima  della  votazione  fra  gli  elettori
presenti. 
4. Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e  fa
la  proclamazione  degli  eletti,  dandone  pronta  comunicazione  al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  al   direttore   dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi ed al  presidente  della  commissione  dei
ricorsi, nonche' al Ministro di giustizia. 
5. Il verbale delle operazioni elettorali, le  schede  e  il  verbale
dello scrutinio sono inviati al  Ministro  di  giustizia,  il  quale,
entro  trenta   giorni   dall'avvenuta   comunicazione,   ordina   la
rinnovazione delle operazioni se accerta  che  esse  si  sono  svolte
senza  l'osservanza  delle  norme  contenute  in  questo  articolo  o
nell'articolo 213 del Codice o, comunque, illegittimamente. 
 
          Note all'art. 66:
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  213  del  decreto
          legislativo n. 30 del 2005:
             «Art.  213 (Compiti dell'assemblea). - 1. L'assemblea si
          riunisce  almeno una volta all'anno entro il mese di marzo,
          per   l'approvazione  del  conto  preventivo  e  di  quello
          consuntivo,   per   la  determinazione  dell'ammontare  del
          contributo  annuo  che  deve  essere  uguale  per tutti gli
          iscritti   e,  occorrendo,  per  l'elezione  del  Consiglio
          dell'ordine,  nel  qual  caso la convocazione deve avvenire
          almeno un mese prima della data della sua scadenza.
             2.   L'assemblea  si  riunisce  inoltre  ogni  volta  il
          Consiglio  dell'ordine lo reputi necessario, nonche' quando
          ne  sia  fatta  domanda  per iscritto con indicazione degli
          argomenti  da  trattare  da almeno un decimo degli iscritti
          all'albo.».