Art. 67
                            (Convenzioni)
1.  In  attuazione di quanto previsto dall'articolo 223, comma 4, del
decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con
Poste  Italiane  S.p.a. al fine di mettere a disposizione dell'utenza
sistemi  che permettano anche in via telematica pagamenti individuali
o  massivi  dei  diritti  e  di ottenere tempestivamente i rendiconti
relativi a tali pagamenti e nel formato utile alla loro gestione.
 
          Note all'art. 67:
             -  Si  riporta  il testo del comma 4 dell'art. 223 della
          legge 10 febbraio 2005, n. 30:
             «4.  L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare
          convenzioni  con  regioni,  camere di commercio, industria,
          artigianato   ed   agricoltura,  enti  pubblici  e  privati
          finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.».