Art. 8
 (Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale)
1.  Le domande internazionali di cui all'articolo 151 del Codice sono
depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi direttamente o
tramite  un  servizio  postale  che  attesti  la  ricezione  da parte
dell'Ufficio.
2.   L'Ufficio   determina   la   data   di  deposito  ed  il  numero
internazionale  secondo  quanto disposto dal Trattato di cooperazione
in materia di brevetti e dal relativo regolamento di esecuzione.
3.  Se  viene  rivendicata  la  priorita'  di una domanda di brevetto
depositata  in  Italia  da  oltre novanta giorni, non assoggettata al
vincolo  del  segreto,  non  si  applica  l'articolo 198, comma 1 del
Codice.
4.  Il  deposito  delle domande internazionali puo' essere effettuato
anche  per  via  telematica secondo le modalita' previste con decreto
del  Direttore  generale  per  la lotta alla contraffazione - Ufficio
italiano brevetti e marchi.
 
          Note all'art. 8:
             -  Per il testo dell'art. 151 del decreto legislativo n.
          30 del 2005 si veda nelle note alle premesse.
             -  Per il testo dell'art. 198 del decreto legislativo n.
          30 del 2005, si veda nelle note all'art. 7.