Art. 9 
                (Trasformazione del brevetto europeo) 
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi,  ricevuta  la  richiesta  di
trasformazione  di   cui   all'articolo   58   del   Codice,   invita
l'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due  mesi,  a
pagare i diritti previsti per la domanda  di  brevetto  nazionale,  a
integrare i dati mancanti per l'esame secondo la procedura  nazionale
nonche' a produrre, ove manchi,  la  lettera  d'incarico  se  vi  sia
mandatario ovvero la dichiarazione di elezione di domicilio in Italia
e traduzione in lingua italiana del testo originario della domanda di
brevetto europeo nonche', eventualmente,  una  traduzione  del  testo
della stessa domanda modificata nel  corso  della  procedura  davanti
all'Ufficio europeo dei brevetti. 
2. Qualora, entro il termine assegnato o eventualmente prorogato, non
siano state completamente soddisfatte le condizioni previste al comma
1, l'Ufficio respinge la domanda. I diritti eventualmente pagati sono
rimborsati,  ad  eccezione  dei  diritti  relativi  alla  domanda  di
brevetto. 
3. Alla  domanda  di  brevetto  derivata  dalla  trasformazione  sono
applicabili, salvo quanto disposto  dal  comma  1  dell'articolo  137
della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per
le domande di brevetto italiano. 
 
          Note all'art. 9: 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  58   del   decreto
          legislativo n. 30 del 2005: 
             «Art.  58  (Trasformazione  della  domanda  di  brevetto
          europeo). - 1. La domanda di brevetto europeo, nella  quale
          sia stata designata l'Italia, puo'  essere  trasformata  in
          domanda di brevetto italiano per invenzione industriale: 
              a)  nei  casi  previsti  dall'art.  135,  paragrafo  1,
          lettera a), della Convenzione sul brevetto  europeo  del  5
          ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260; 
              b) in caso di inosservanza del termine di cui  all'art.
          14, paragrafo 2, della Convenzione  sul  brevetto  europeo,
          quando la domanda sia stata originariamente  depositata  in
          lingua italiana. 
             2. E' consentita la trasformazione in domanda  nazionale
          per modello di utilita' di una domanda di brevetto  europeo
          respinta, ritirata o considerata ritirata  o  del  brevetto
          europeo revocato  il  cui  oggetto  abbia  i  requisiti  di
          brevettabilita', previsti dalla legislazione italiana per i
          modelli di utilita'. 
             3. A coloro che richiedano la trasformazione di  cui  al
          comma   1   e'   consentito   chiedere   contemporaneamente
          l'eventuale  trasformazione  in  domanda  di   modello   di
          utilita' ai sensi dell'art. 84. 
             4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai  sensi
          dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, la domanda di  brevetto  e'  considerata
          come depositata in Italia  alla  stessa  data  di  deposito
          della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta
          domanda che sono stati presentati all'Ufficio  europeo  dei
          brevetti sono considerati come depositati  in  Italia  alla
          stessa data.».