Art. 10 
 
 
                 Disposizioni transitorie aggiuntive 
 
  1. Le norme concernenti  disposizioni  transitorie  aggiuntive,  di
interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva
2008/68/CE, sono  adottate  con  provvedimenti  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Le disposizioni contenute negli allegati  all'ADR,  RID,  ADN  e
successive modificazioni, in merito all'uso  delle  lingue  straniere
nella marcatura o nella documentazione pertinente  non  si  applicano
alle operazioni di trasporto limitatamente al  territorio  nazionale;
tuttavia, per dette  operazioni,  con  motivato  parere  puo'  essere
autorizzato, in  aggiunta  alla  lingua  italiana,  l'uso  di  lingue
diverse da quelle contemplate nei sopra citati allegati. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per la direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note  alle
          premesse.