Art. 11 
 
 
             Consulente alla sicurezza per il trasporto 
                         di merci pericolose 
 
  1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per  il
trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR,  RID,
ADN. 
  2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attivita'  comporta
trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di  imballaggio,  di
carico, di riempimento o  di  scarico,  connesse  a  tali  trasporti,
nomina un consulente per la sicurezza. 
  3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il  legale
rappresentante  comunica  le  complete  generalita'  del   consulente
nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti competente in relazione  al  luogo  in
cui ha sede l'impresa. 
  4.  Con  provvedimento  dell'amministrazione  sono  individuate  le
condizioni alle quali le imprese  esercenti  l'attivita'  di  cui  al
comma 2 possono essere esonerate  dal  campo  di  applicazione  delle
disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di  cui  al
capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN. 
  5. Entro sessanta giorni  dalla  nomina  di  cui  al  comma  2,  il
consulente  verificate  le  prassi   e   le   procedure   concernenti
l'attivita' dell'impresa presso la quale opera, redige una  relazione
nella  quale,  per  ciascuna  operazione  relativa  all'attivita'  di
impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali
necessarie per l'osservanza delle  norme  in  materia  di  trasporto,
carico e scarico di merci  pericolose,  nonche'  per  lo  svolgimento
dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di  sicurezza.  La
relazione e' successivamente redatta annualmente  e,  comunque,  ogni
qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi  e  procedure
poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia
di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e'  consegnata
al legale rappresentante dell'impresa. 
  6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5
per cinque anni. 
  7. La relazione  di  incidente  redatta  dal  consulente  ai  sensi
dell'ADR, RID, ADN  e'  trasmessa  entro  quarantacinque  giorni  dal
verificarsi  dell'incidente   medesimo   al   legale   rappresentante
dell'impresa  e  per  il  tramite   degli   uffici   periferici   del
Dipartimento  per  il  trasporto,  la  navigazione   ed   i   sistemi
informativi e statistici del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti al medesimo Dipartimento ed  al  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile. 
  8. Il certificato di formazione professionale di cui all'ADR,  RID,
ADN e' rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
-  Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i   sistemi
informativi e statistici, a seguito del superamento dell'esame di cui
al comma 9. 
  9. L'esame per  il  conseguimento  del  certificato  di  formazione
professionale di consulente per la sicurezza del trasporto si  svolge
secondo le modalita' previste dal capitolo 1.8 dell'ADR,  del  RID  e
dell' ADN. 
  10.  Con  provvedimento  dell'amministrazione   sono   dettate   le
disposizioni applicative relative agli esami di cui al comma  9,  con
particolare riferimento a quelli relativi ai  consulenti  di  imprese
specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci  pericolose,
ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN. 
  11. Con provvedimento dell'amministrazione e' individuato il numero
e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i  requisiti  e
le modalita' di nomina dei relativi  componenti  e  la  durata  della
nomina stessa. 
  12. Per la determinazione della misura dei compensi  a  favore  dei
componenti  delle  commissioni,  si  applicano  le  disposizioni  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  23  marzo
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. 
  13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti gli importi delle  tariffe  posti  a
carico dei candidati all'esame di primo rilascio,  aggiornamento  per
l'integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonche' per il rilascio
del  relativo  certificato  di  formazione  professionale,   per   il
funzionamento delle commissioni di cui al comma 11 e per  i  compensi
di cui al comma 12, sulla base della copertura  dei  costi  effettivi
del servizio prestato. L'importo delle tariffe  di  cui  al  presente
comma e' rideterminato con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di  cui  al
primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato,  per
essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per
il finanziamento delle  attivita'  previste  dal  presente  articolo.
Nelle more dell'adozione del decreto tariffe di cui al primo periodo,
si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione  27  settembre  2000,  n.  129,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000. 
  14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10,  si
applicano  le  disposizioni  attuative  del  decreto  legislativo   4
febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del
presente decreto. 
  15. Le disposizioni del presente  articolo  relative  al  trasporto
delle merci pericolose per vie  navigabili  interne  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2011. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, si
          veda nelle note alle premesse.