Art. 12 
 
 
           Sanzioni relative al consulente alla sicurezza 
 
  1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le  disposizioni
dell'articolo 11, comma 2, e' punito con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro. 
  2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le  disposizioni
di cui all'articolo 11, commi 3  e  6,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 
  3. Il consulente che non redige le relazioni  di  cui  all'articolo
11, commi 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da 4.000 euro a 24.000 euro. 
  4.  Il  consulente  che  non  ottempera  agli   obblighi   di   cui
all'articolo 11, commi  5  e  7,  relativi  alla  trasmissione  delle
relazioni di cui  agli  stessi  commi,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 
  5. La vigilanza  sull'osservanza  delle  disposizioni  relative  ai
consulenti per la sicurezza e' affidata agli  Uffici  periferici  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici territorialmente competenti. 
  6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2,  3  e  4,  sono  irrogate  dal
prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato.