Art. 13 
 
 
Qualificazione di figure professionali previste dalla normativa  ADR,
                              RID e ADN 
 
  1. Le attivita' di riconoscimento degli  esperti  per  l'esecuzione
delle prove sulle cisterne previste dalla normativa ADR, RID e ADN e'
effettuata    da    una    commissione    nominata    con     decreto
dell'amministrazione, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile. 
  2.  Le  attivita'  relative  alla   classificazione   di   prodotti
pericolosi di competenza dell'autorita'  competente,  secondo  quanto
stabilito dagli allegati  ADR,  RID  e  ADN,  e'  effettuata  da  una
commissione,  nominata  con  provvedimento  dell'amministrazione,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 
  3. Le attivita' di approvazione  e  monitoraggio  di  organismi  di
controllo per la valutazione di conformita', i controlli periodici, i
controlli eccezionali e  la  supervisione  del  servizio  interno  di
controllo, secondo quanto  stabilito  dall'  ADR,  RID  e  ADN,  sono
effettuate   da   una   commissione   nominata   con    provvedimento
dell'amministrazione, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile. 
  4. Gli importi delle tariffe per l'espletamento delle attivita'  di
verifica di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' per il funzionamento delle
commissioni di cui ai medesimi commi,  sono  a  carico  dei  soggetti
richiedenti e sono stabiliti  con  decreto  dell'amministrazione,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze  sulla  base
della  copertura  dei  costi  effettivi  del  servizio  prestato,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. L'importo delle tariffe di cui al presente comma e'
rideterminato con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe  di  cui  al  primo
periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  il
finanziamento delle attivita' previste dal presente articolo. 
  5. Le disposizioni del  presente  articolo  relative  al  trasporto
delle merci pericolose per le vie navigabili interne si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2011.