Art. 13 Qualificazione di figure professionali previste dalla normativa ADR, RID e ADN 1. Le attivita' di riconoscimento degli esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne previste dalla normativa ADR, RID e ADN e' effettuata da una commissione nominata con decreto dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. Le attivita' relative alla classificazione di prodotti pericolosi di competenza dell'autorita' competente, secondo quanto stabilito dagli allegati ADR, RID e ADN, e' effettuata da una commissione, nominata con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. Le attivita' di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformita', i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall' ADR, RID e ADN, sono effettuate da una commissione nominata con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 4. Gli importi delle tariffe per l'espletamento delle attivita' di verifica di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' per il funzionamento delle commissioni di cui ai medesimi commi, sono a carico dei soggetti richiedenti e sono stabiliti con decreto dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'importo delle tariffe di cui al presente comma e' rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attivita' previste dal presente articolo. 5. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per le vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.