Art. 14 Abrogazione di norme precedentemente in vigore 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti: a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di recepimento della direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto; b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5; c) decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto.
Note all'art. 14: - Per le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE, si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 e 4 febbraio 2000, n. 40, si veda nelle note alle premesse.