Art. 14 
 
 
           Abrogazione di norme precedentemente in vigore 
 
  1. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE,
96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE  trasposte  nell'ordinamento  interno
con i sotto elencati decreti: 
    a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data
4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di recepimento della  direttiva
94/55/CE relativa al trasporto  di  merci  pericolose  su  strada,  e
successive  modificazioni,  per  quanto  in   esso   predisposto   e'
incompatibile con le disposizioni del presente decreto; 
    b) decreto legislativo 13 gennaio  1999,  n.  41,  di  attuazione
delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al  trasporto  di  merci
pericolose per ferrovia, e successive modificazioni,  per  quanto  in
esso predisposto e' incompatibile con le  disposizioni  del  presente
decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera
d), e 2, comma 5; 
    c) decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.  40,  di  attuazione
della  direttiva  96/35/CE  relativa  alla   designazione   ed   alla
qualificazione professionale dei  consulenti  per  la  sicurezza  dei
trasporti su strada, per ferrovia  o  per  via  navigabile  di  merci
pericolose,  e  successive  modificazioni,   per   quanto   in   esso
predisposto  e'  incompatibile  con  le  disposizioni  del   presente
decreto. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  11,  comma  13,  sono
inoltre  abrogate  tutte  le  disposizioni   comunque   contrarie   o
incompatibili con le norme del presente decreto. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per  le  direttive  94/55/CE,  96/49/CE,  96/35/CE  e
          2000/18/CE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 e 4
          febbraio 2000, n. 40, si veda nelle note alle premesse.