Art. 15 Disposizioni finanziarie 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica. 2. I proventi delle ammende e delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 8, comma 16, sono riassegnati, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse.