Art. 15 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi oneri o  maggiori
oneri, a carico della finanza pubblica. 
  2. I proventi delle ammende e delle  sanzioni  versate  all'entrata
del bilancio dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  3,  e
dell'articolo 8, comma 16, sono riassegnati, entro i limiti  previsti
dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia  e
delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione  delle
stesse.