Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) ADR: l'accordo europeo relativo  al  trasporto  internazionale
delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30  settembre
1957, e successive modificazioni; 
    b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose per ferrovia,  che  figura  come  appendice  C  alla
convenzione  sul  trasporto  internazionale  per  ferrovia   (COTIF),
conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni; 
    c) ADN: l'accordo europeo relativo  al  trasporto  internazionale
delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra
il 26 maggio 2000, e successive modificazioni; 
    d) veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a  circolare  su
strada, provvisto di almeno quattro ruote  ed  avente  una  velocita'
massima per costruzione superiore  a  25  km/h,  nonche'  i  relativi
rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le  macchine
mobili ed i trattori agricoli e forestali, purche'  non  viaggino  ad
una  velocita'  superiore  a  40  km/h   quando   trasportano   merci
pericolose; 
    e) vagone:  qualsiasi  veicolo  ferroviario  privo  di  mezzo  di
propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed  e'
utilizzato per il trasporto di merci; 
    f)  unita'  navale:  qualsiasi  nave  o  galleggiante  atta  alla
navigazione marittima o alla navigazione  interna,  ivi  compreso  il
traghetto quale definito dall'articolo 1, comma 1,  numero  34),  del
decreto del Presidente della Repubblica  8  novembre  1991,  n.  435,
recante  approvazione  del  regolamento  per   la   sicurezza   della
navigazione e della vita umana in mare; 
    g) Amministrazione:  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'art. 1, comma 1, n. 34 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22  gennaio  1992,  n.  17,  S.O,  cosi'
          recita: 
              «Art.  1  (Denominazioni  e  definizioni).  -   1.   Le
          denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno  il
          significato risultante dalle seguenti definizioni che  sono
          integrative o addizionali a quelle della convenzione: 
                1) - 33) (Omissis). 
                34) Nave traghetto: una nave munita  di  attrezzature
          particolari che la rendano atta al  trasporto  di  rotabili
          ferroviari  o stradali  con  imbarco  degli  stessi   sulle
          proprie ruote;».