Art. 3 Disposizioni generali 1. Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose e' autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. 2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonche' ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne e' fatto divieto: a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009, restando inteso che i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno; b) nell'allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009; c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, cosi' come l'articolo 3, lettere f) ed h), l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno.
Note all'art. 3: - Per l'art. 168, del decreto legislativo n. 285 del 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., si veda nelle note all'art. 6. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.