Art. 3 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato  o
le norme applicabili  in  maniera  generale  al  trasporto  di  merci
pericolose,  il  trasporto  di  merci  pericolose  e'  autorizzato  a
condizione che  siano  rispettate  le  disposizioni  stabilite  negli
allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. 
  2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo
168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  dell'articolo
35, commi 5 e 7, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente  dagli  articoli
6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del  presente  decreto,  nonche'  ai
sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7,  le  merci  pericolose  non  sono
oggetto di trasporto nella misura in cui ne e' fatto divieto: 
    a) negli allegati A e B dell'ADR, come  applicabili  a  decorrere
dal  1°  gennaio  2009,  restando  inteso  che  i   termini:   «parte
contraente»  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Stato  membro»,  come
opportuno; 
    b) nell'allegato del RID che figura come appendice C della COTIF,
applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009; 
    c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili  con  effetto  a
decorrere dal 1° luglio 2011, cosi' come l'articolo 3, lettere f)  ed
h), l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN,  nei  quali  i  termini:
«parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come
opportuno. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per l'art. 168, del decreto legislativo  n.  285  del
          1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  maggio  1992,
          n. 114, S.O., si veda nelle note all'art. 6. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio
          1980, n. 753 e' pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.