Art. 4 
 
 
                             Paesi terzi 
 
  1. Il trasporto di merci pericolose tra lo  Stato  nazionale  ed  i
Paesi  terzi  rispetto  alla  Comunita'  europea  e'  autorizzato   a
condizione  che  esso  sia  conforme  alle   disposizioni   stabilite
nell'ADR,  nel  RID  e  nell'ADN,  qualora  non  venga   diversamente
autorizzato con le modalita' previste dagli articoli 6, 7 e 8.