Art. 5 
 
 
          Recepimento modifiche all'ADR, al RID ed all'ADN 
 
  1.  Con  provvedimento  dell'amministrazione,  sono   recepite   le
direttive   comunitarie   concernenti   adeguamento   al    progresso
scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose
su  strada,  per  ferrovia  o  per  via  navigabile  interna  recanti
modifiche: 
    a) degli allegati A e B dell'ADR; 
    b) dell'allegato del RID,  che  figura  come  appendice  C  della
COTIF; e 
    c) dei regolamenti allegati all'ADN.