Art. 5 Recepimento modifiche all'ADR, al RID ed all'ADN 1. Con provvedimento dell'amministrazione, sono recepite le direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna recanti modifiche: a) degli allegati A e B dell'ADR; b) dell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF; e c) dei regolamenti allegati all'ADN.