Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di  disciplina  del
            trasporto su strada dei materiali pericolosi 
 
  1. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La circolazione dei
veicoli che trasportano merci  pericolose  ammesse  al  trasporto  su
strada,   nonche'   le   prescrizioni   relative   all'etichettaggio,
all'imballaggio, al  carico,  allo  scarico  ed  allo  stivaggio  sui
veicoli stradali e' regolata dagli allegati  all'accordo  di  cui  al
comma  1  recepiti  nell'ordinamento  in   conformita'   alle   norme
vigenti.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   i   Ministri
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
e dello sviluppo economico, con decreti previamente  notificati  alla
commissione europea ai fini  dell'autorizzazione,  puo'  prescrivere,
esclusivamente  per  motivi  inerenti  alla  sicurezza   durante   il
trasporto, disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto
nazionale di merci pericolose  effettuato  da  veicoli,  purche'  non
relative alla costruzione degli  stessi.  Con  decreti  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere
altresi' classificate merci pericolose,  ai  fini  del  trasporto  su
strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1,
ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate
le condizioni nel rispetto delle  quali  le  singole  merci  elencate
possono essere ammesse al trasporto; per le merci  assimilabili  puo'
altresi' essere imposto l'obbligo della  autorizzazione  del  singolo
trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e  le
modalita' da seguire.»; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. A  condizione
che  non  sia  pregiudicata  la   sicurezza,   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   i   Ministeri
dell'interno,  della  salute  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  rilascia  autorizzazioni  individuali  per
operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio  nazionale
che sono proibite  o  effettuate  in  condizioni  diverse  da  quelle
stabilite dalle disposizioni di cui al  comma  2.  Le  autorizzazioni
sono definite e limitate nel tempo e  possono  essere  concesse  solo
quando ricorrono particolari esigenze di  ordine  tecnico  ovvero  di
tutela della sicurezza pubblica.»; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  A  condizione  che
non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla  Commissione
europea,   ai   fini   dell'autorizzazione,   il   Ministero    delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   i   Ministeri
dell'interno,  della  salute,  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare e dello sviluppo economico,  puo'  derogare  le
condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: 
      a) il  trasporto  nazionale  di  piccole  quantita'  di  merce,
purche' non relative a materie a media o alta radioattivita'; 
      b) merci pericolose destinate  al  trasporto  locale  su  brevi
distanze.»; 
    e) ai commi 9, 9-bis  e  9-ter  le  parole:  «Chiunque  viola  le
prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui  al
comma  2»  sono  sostituite,  ovunque  ricorrano,   dalle   seguenti:
«Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2»; 
    f) al comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «A
tali  violazioni,  qualora  riconducibili  alle  responsabilita'  del
trasportatore, cosi' come definite nell'accordo di cui  al  comma  1,
ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida del conducente e della carta
di circolazione del  veicolo  con  il  quale  e'  stata  commessa  la
violazione per un periodo da due a sei mesi,  a  norma  del  capo  I,
sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma
4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa  pecuniaria
di cui al comma 8, nonche' le disposizioni del periodo precedente.». 
  2.  All'espletamento   delle   attivita'   autorizzative   di   cui
all'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e
successive modificazioni, comma 4-bis, quale introdotto dal comma  1,
si  provvede  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie previste a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il testo dell'art. 168 del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 168  (Disciplina  del  trasporto  su  strada  dei
          materiali pericolosi). - 1. Ai fini del trasporto su strada
          sono considerati materiali pericolosi  quelli  appartenenti
          alle classi indicate  negli  allegati  all'accordo  europeo
          relativo al trasporto internazionale  su  strada  di  merci
          pericolose di cui alla legge 12 agosto  1962,  n.  1839,  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              2. La circolazione dei veicoli  che  trasportano  merci
          pericolose ammesse  al  trasporto  su  strada,  nonche'  le
          prescrizioni relative  all'etichettaggio,  all'imballaggio,
          al carico, allo  scarico  ed  allo  stivaggio  sui  veicoli
          stradali e' regolata dagli Allegati all'accordo di  cui  al
          comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformita' alle norme
          vigenti. 
              3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale
          su strada e' ammesso dagli accordi internazionali,  possono
          essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle
          medesime condizioni  stabilite  per  i  predetti  trasporti
          internazionali. Per le merci  che  presentino  pericolo  di
          esplosione e per i gas tossici resta  salvo  l'obbligo  per
          gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi  di
          trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 
              4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
          concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e   dello   sviluppo
          economico,  con   decreti   previamente   notificati   alla
          Commissione  europea  ai  fini  dell'autorizzazione,   puo'
          prescrivere,  esclusivamente  per  motivi   inerenti   alla
          sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu'  rigorose
          per  la  disciplina  del  trasporto  nazionale   di   merci
          pericolose effettuato da veicoli, purche' non relative alla
          costruzione degli stessi. Con decreti  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i  Ministri
          dell'interno, dello  sviluppo  economico  e  della  salute,
          possono essere altresi' classificate merci  pericolose,  ai
          fini del  trasporto  su  strada,  materie  ed  oggetti  non
          compresi fra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi
          assimilabili.  Negli  stessi  decreti  sono   indicate   le
          condizioni  nel  rispetto  delle  quali  le  singole  merci
          elencate possono essere ammesse al trasporto; per le  merci
          assimilabili puo' altresi' essere imposto  l'obbligo  della
          autorizzazione   del    singolo    trasporto,    precisando
          l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da
          seguire. 
              4-bis.  A  condizione  che  non  sia  pregiudicata   la
          sicurezza,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno,  della
          salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di
          trasporto merci pericolose  sul  territorio  nazionale  che
          sono proibite o effettuate in condizioni diverse da  quelle
          stabilite  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  2.   Le
          autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono
          essere concesse solo quando ricorrono particolari  esigenze
          di  ordine  tecnico  ovvero  di  tutela   della   sicurezza
          pubblica. 
              5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
          si applicano le norme dell'art. 5 della legge  31  dicembre
          1962, n. 1860,  modificato  dall'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,  n.  1704,  e
          successive modifiche. 
              6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e
          previa  notifica  alla   Commissione   europea,   ai   fini
          dell'autorizzazione, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con  i  Ministeri  dell'interno,
          della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare e  dello  sviluppo  economico,  puo'  derogare  le
          condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: 
              a) il  trasporto  nazionale  di  piccole  quantita'  di
          merce, purche' non  relative  a  materie  a  media  o  alta
          radioattivita'; 
              b) merci pericolose destinate al  trasporto  locale  su
          brevi distanze. 
              7. Chiunque circola con un veicolo o con  un  complesso
          di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui
          massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella
          indicata sulla carta  di  circolazione,  e'  soggetto  alle
          sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in
          misura doppia. 
              8. Chiunque trasporta merci pericolose  senza  regolare
          autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non  rispetta
          le condizioni imposte,  a  tutela  della  sicurezza,  negli
          stessi provvedimenti di autorizzazione  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          1.842 a euro 7.369. 
              8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono  le
          sanzioni  accessorie  della  sospensione  della  carta   di
          circolazione e della sospensione della patente di guida per
          un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle
          violazioni consegue  anche  la  sanzione  accessoria  della
          confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le  norme
          di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
              9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal  comma  2
          ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi  3  e  4,
          relative all'idoneita' tecnica dei veicoli o delle cisterne
          che  trasportano  merci  pericolose,  ai   dispositivi   di
          equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla  presenza  o
          alla corretta sistemazione dei pannelli di  segnalazione  e
          alle etichette di pericolo  collocate  sui  veicoli,  sulle
          cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono  merci
          pericolose, ovvero che le hanno  contenute  se  non  ancora
          bonificati, alla sosta  dei  veicoli,  alle  operazioni  di
          carico,  scarico  e  trasporto  in   comune   delle   merci
          pericolose, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 373 a  euro  1.498.  A  tali
          violazioni, qualora riconducibili alle responsabilita'  del
          trasportatore, cosi' come definite nell'accordo di  cui  al
          comma  1,  ovvero  del  conducente,  consegue  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida del conducente e della carta di  circolazione  del
          veicolo con il quale e' stata commessa la violazione per un
          periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione  II,
          del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni  del  comma
          4, primo periodo, si applicano la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria di cui al comma 8, nonche' le  disposizioni  del
          periodo precedente. 
              9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma
          2 ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e  4,
          relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
          conducenti o dell'equipaggio, alla  compilazione  e  tenuta
          dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 373 a euro 1.498. 
              9-ter. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma
          2 ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e  4,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 150 a euro 599. 
              10. Alle violazioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.».