Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in  materia  di  polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri
                        servizi di trasporto 
 
  1. L'articolo 35 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 753, recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri
servizi di trasporto e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 35 - 1. Ai fini del trasporto su  ferrovia  sono  considerati
materiali pericolosi quelli appartenenti  alle  classi  indicate  nel
regolamento  concernente  il  trasporto   internazionale   di   merci
pericolose per ferrovia (RID) di cui all'allegato I dell'appendice  C
della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia  (COTIF),
in  vigore  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2005,   e   successive
modificazioni. 
  2. La circolazione dei veicoli  che  trasportano  merci  pericolose
ammesse al trasporto su ferrovia, nonche'  le  prescrizioni  relative
all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico  ed  allo
stivaggio  sui  veicoli  ferroviari  sono  regolate  dagli   allegati
all'accordo  di  cui  al  comma  1,  recepiti   nell'ordinamento   in
conformita' alle normative vigenti. 
  3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia
e' ammesso dagli accordi internazionali, possono  essere  trasportate
su strada rotabile, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni
stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le  merci  che
presentino pericolo di esplosione e per i  gas  tossici  resta  salvo
l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi
di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto
con  i  Ministri  dell'interno,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  e  dello  sviluppo  economico,  con  decreti
previamente   notificati   alla   Commissione   europea    ai    fini
dell'autorizzazione,  puo'  prescrivere,  esclusivamente  per  motivi
inerenti alla  sicurezza  durante  il  trasporto,  disposizioni  piu'
rigorose  per  la  disciplina  del  trasporto  nazionale   di   merci
pericolose effettuato da veicoli  ferroviari,  purche'  non  relative
alla  costruzione  degli  stessi.  Con  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   i   Ministri
dell'interno,  dello  sviluppo  economico  e  della  salute,  possono
altresi' essere classificate merci pericolose, ai fini del  trasporto
su ferrovia, materia ed oggetti non compresi tra  quelli  di  cui  al
comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti  sono
indicate le condizioni nel rispetto  delle  quali  le  singole  merci
elencate  possono  essere  ammesse  al  trasporto;   per   le   merci
assimilabili    puo'    altresi'     essere     imposto     l'obbligo
dell'autorizzazione del  singolo  trasporto,  precisando  l'autorita'
competente, nonche' i criteri e le modalita' da seguire. 
  5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministeri
dell'interno,  della  salute  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  rilascia  autorizzazioni  individuali  per
operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio  nazionale
che sono proibite  o  effettuate  in  condizioni  diverse  da  quelle
stabilite dalle disposizioni di cui al  comma  2.  Le  autorizzazioni
sono definite e limitate nel tempo e  possono  essere  concesse  solo
quando ricorrono particolari esigenze di  ordine  tecnico  ovvero  di
tutela della sicurezza pubblica. 
  6.  Per  il  trasporto  delle  materie  fissili  o  radioattive  si
applicano le norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre  1962,  n.
1860, sostituito dall'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 
  7. A condizione che non sia  pregiudicata  la  sicurezza  e  previa
notifica alla Commissione europea, ai  fini  dell'autorizzazione,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, puo' derogare le  condizioni  poste  dalle
norme di cui al comma 2 per: 
    a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce,  purche'
non relative a materie a media o alta radioattivita'; 
    b) merci pericolose destinate al  trasporto  locale  su  tragitti
debitamente designati del territorio nazionale, facenti parte  di  un
processo industriale definito di  carattere  locale  e  rigorosamente
controllato in condizioni chiaramente definite. 
  8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando  sia  prescritta,
trasporta o  presenta  al  trasporto  merci  pericolose,  ovvero  non
rispetta le condizioni  imposte,  a  tutela  della  sicurezza,  negli
stessi provvedimenti di autorizzazione e'  punito  con  l'ammenda  da
5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi. 
  9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero
le  condizioni  di  trasporto  di  cui  ai  commi  3  e  4,  relative
all'idoneita' tecnica dei veicoli, delle cisterne o  contenitori  che
trasportano  merci  pericolose,  alla  presenza   o   alla   corretta
sistemazione  dei  pannelli  di  segnalazione  e  alle  etichette  di
pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui
colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno  contenute
se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni  di
carico, scarico e trasporto in  comune  delle  merci  pericolose,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
5.000 euro a 15.000 euro.  Alle  stesse  sanzioni  amministrative  e'
soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4  che  impongono
disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto  nazionale
di merci pericolose. 
  10. Il vettore che viola  le  prescrizioni  fissate  dal  comma  2,
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative  ai
dispositivi  di  equipaggiamento  e  protezione  dei   conducenti   o
dell'equipaggio,  alla  compilazione  e  tenuta  dei   documenti   di
trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro. 
  11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che  viola
le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero  le  condizioni  di
trasporto  di  cui  ai  commi  3  e  4,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 
  12. Lo speditore o il  trasportare  che  violano  gli  obblighi  di
sicurezza in capo agli  stessi  posti  rispettivamente  dal  capitolo
1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID sono puniti con la sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 
  13. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina
del Capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'autorita'
amministrativa competente e' il Prefetto del luogo ove la  violazione
e' accertata.». 
  2. All'espletamento delle attivita' autorizzative di cui al comma 5
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n.  753,  come  modificato  dal  comma  1,  si  provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente. 
  3. I proventi delle ammende irrogate ai sensi dei commi 8,  9,  10,
11 e 12 dell'articolo 35 del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 753 del 1980, come modificato dal comma 1, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato.