Art. 8 
 
 
         Disciplina del trasporto per via navigabile interna 
                       delle merci pericolose 
 
  1.  Ai  fini  del  trasporto  per  via  navigabile   interna   sono
considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate
dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci
pericolose per vie navigabili  interne,  concluso  a  Ginevra  il  26
maggio 2000, e successive modificazioni. 
  2. La  circolazione  delle  unita'  navali  che  trasportano  merci
pericolose ammesse al trasporto su via navigabile interna, nonche' le
prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al  carico,
allo scarico ed allo stivaggio su unita' navali sono  regolate  dagli
allegati all'accordo di cui al comma 1. 
  3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su  vie  di
navigazione  marittima  e'  ammesso  dagli  accordi   internazionali,
possono essere trasportate su  via  navigabile  interna,  all'interno
dello Stato,  alle  medesime  condizioni  stabilite  per  i  predetti
trasporti internazionali. Per le merci  che  presentino  pericolo  di
esplosione e  per  i  gas  tossici  resta  salvo  l'obbligo  per  gli
interessati di munirsi delle licenze  e  dei  permessi  di  trasporto
qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto
con  i  Ministri  dell'interno,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  e  dello  sviluppo  economico,  con  decreti
previamente   notificati   alla   Commissione   europea    ai    fini
dell'autorizzazione,  puo'  prescrivere,  esclusivamente  per  motivi
inerenti alla  sicurezza  durante  il  trasporto,  disposizioni  piu'
rigorose  per  la  disciplina  del  trasporto  nazionale   di   merci
pericolose effettuato  su  via  navigabile  interna  mediante  unita'
navali, purche' non  relative  alla  costruzione  delle  stesse.  Con
decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con i Ministri  dell'interno,  dello  sviluppo  economico  e
della salute, possono altresi' essere classificate merci  pericolose,
ai fini del trasporto su via navigabile interna, merci ed oggetti non
compresi tra quelli  di  cui  al  comma  1,  ma  che  siano  ad  essi
assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate  le  condizioni  nel
rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse
al trasporto; per le merci assimilabili puo' altresi' essere  imposto
l'obbligo  dell'autorizzazione  del  singolo  trasporto,   precisando
l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da seguire. 
  5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministeri
dell'interno,  della  salute  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  rilascia  autorizzazioni  individuali  per
operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio  nazionale
che sono proibite  o  effettuate  in  condizioni  diverse  da  quelle
stabilite dalle disposizioni di cui al  comma  2.  Le  autorizzazioni
sono definite e limitate nel tempo e  possono  essere  concesse  solo
quando ricorrono particolari esigenze di  ordine  tecnico  ovvero  di
tutela della sicurezza pubblica. 
  6.  Per  il  trasporto  delle  materie  fissili  o  radioattive  si
applicano le norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre  1962,  n.
1860, sostituito dall'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 
  7. A condizione che non sia  pregiudicata  la  sicurezza  e  previa
notifica alla Commissione europea  ai  fini  dell'autorizzazione,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, puo' derogare le  condizioni  poste  dalle
norme di cui al comma 2 per: 
    a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce,  purche'
non relative a materie a media o alta radioattivita'; 
    b) merci  pericolose  destinate  al  trasporto  locale  su  brevi
distanze. 
  8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando  sia  prescritta,
trasporta o  presenta  al  trasporto  merci  pericolose,  ovvero  non
rispetta le condizioni  imposte,  a  tutela  della  sicurezza,  negli
stessi provvedimenti di autorizzazione e'  punito  con  l'ammenda  da
5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi. 
  9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero
le  condizioni  di  trasporto  di  cui  ai  commi  3  e  4,  relative
all'idoneita'  tecnica  delle  unita'  navali,   delle   cisterne   o
contenitori che trasportano merci pericolose, alla  presenza  o  alla
corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e  alle  etichette
di pericolo  collocate  sulle  unita'  navali,  sulle  cisterne,  sui
contenitori e sui colli che contengono merci pericolose,  ovvero  che
le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei  veicoli,
alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle  merci
pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  5.000  euro  a  15.000  euro.  Alle  stesse  sanzioni
amministrative e' soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma
4 che impongono disposizioni piu'  rigorose  per  la  disciplina  del
trasporto nazionale di merci pericolose. 
  10. Il vettore che viola  le  prescrizioni  fissate  dal  comma  2,
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative  ai
dispositivi  di  equipaggiamento  e  protezione  dei   conducenti   o
dell'equipaggio,  alla  compilazione  e  tenuta  dei   documenti   di
trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro. 
  11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che  viola
le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero  le  condizioni  di
trasporto  di  cui  ai  commi  3  e  4,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 
  13. Lo speditore o il trasportatore che  violano  gli  obblighi  di
sicurezza in capo agli  stessi  posti  rispettivamente  dal  capitolo
1.4.2.1 e 1.4.2.2 del ADN sono puniti con la sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 
  14. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina
del capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'autorita'
amministrativa competente e' il prefetto del luogo ove la  violazione
e' accertata. 
  15. All'espletamento delle attivita' autorizzative di cui al  comma
5  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie previste a legislazione vigente. 
  16. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10,
11, 12 e 13, sono versati all' entrata del bilancio dello Stato. 
  17. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dal 1° luglio 2011. 
 
          Note all'art. 8: 
              - L'art. 5, della legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27,
          sostituito dall'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 dicembre  1965,  n.  1704,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1966, n. 112, cosi' recita: 
              «Art. 5. Il trasporto delle materie fissili speciali in
          qualsiasi  quantita'  e  delle   materie   radioattive   in
          quantita' totale di radioattivita' o di peso che  ecceda  i
          valori determinati ai sensi dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,  deve
          essere effettuato da vettori terrestri, aerei e  marittimi,
          autorizzati con decreto del Ministro per l'industria  e  il
          commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro  per
          i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro  per  la
          marina mercantile. 
              Possono essere effettuati senza autorizzazione  singoli
          trasporti occasionali di materie radioattive  in  quantita'
          totale di radioattivita' o di peso che non ecceda i  valori
          che  saranno  determinati  con  decreto  del  Ministro  per
          l'industria e il commercio, emanato con le forme  dell'art.
          30 del decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio
          1964, n. 185.  In  tali  casi,  prima  dell'esecuzione  del
          trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al
          medico provinciale delle Province nelle quali ha  inizio  e
          termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che
          preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto. 
              Singoli  trasporti  di  materie  fissili  speciali,  in
          qualsiasi quantita', e di materie radioattive in  quantita'
          totale di radioattivita' o di peso  che  ecceda  il  limite
          fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati  da
          vettori terrestri, aerei e marittimi  all'uopo  autorizzati
          con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di
          concerto con il Ministro interessato. 
              Le disposizioni  contenute  nei  commi  precedenti  non
          esimono il  vettore  dall'osservanza  delle  vigenti  norme
          sulla disciplina dei trasporti. 
              Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   dei   Ministri
          competenti, di concerto con il Ministro per  l'industria  e
          il commercio, udito il parere del  Comitato  nazionale  per
          l'energia nucleare, sono  emanate  le  norme  regolamentari
          relative al trasporto  delle  materie  fissili  speciali  e
          delle materie radioattive, in accordo con le norme di  base
          fissate dalla Comunita' europea dell'energia atomica. 
              Fino  a   quando   non   saranno   emanate   le   norme
          regolamentari relative al trasporto delle  materie  fissili
          speciali e  delle  materie  radioattive  di  cui  al  comma
          precedente, il trasporto delle dette  materie  deve  essere
          effettuato nell'osservanza delle disposizioni  emanate  dal
          Ministero dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile  per  i
          trasporti terrestri e aerei e dal  Ministero  della  marina
          mercantile per i trasporti marittimi,  nel  rispetto  anche
          delle norme di protezione sanitaria contenute  nel  decreto
          del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,  n.  185,
          che risultino applicabili.». 
              - L'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
          230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n.
          136, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 21 (Trasporto di materie radioattive). -  1.  Per
          il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge 31
          dicembre  1962,  n.  1860,   e   successive   modifiche   e
          integrazioni,  effettuato  in  nome  proprio  e  per  conto
          altrui, oppure in  nome  e  per  conto  proprio,  ancorche'
          avvalendosi di mezzi altrui dei quali  si  abbia  la  piena
          responsabilita'  e   disponibilita',   restano   ferme   le
          disposizioni ivi contenute. Nelle  autorizzazioni  previste
          da dette  disposizioni,  rilasciate  sentiti  l'ANPA  e  il
          Ministero   dell'interno,    possono    essere    stabilite
          particolari prescrizioni definite dall'ANPA. 
              2. Con decreti  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione,  sentita  l'ANPA,  sono   emanate   le   norme
          regolamentari per i diversi modi  di  trasporto,  anche  in
          attuazione delle direttive  e  raccomandazioni  dell'Unione
          europea  e  degli  accordi  internazionali  in  materia  di
          trasporto di merci pericolose. 
              3. I soggetti che effettuano il  trasporto  di  cui  al
          comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA  un  riepilogo  dei
          trasporti  effettuati  con  l'indicazione   delle   materie
          trasportate. Con decreto del Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e   dell'artigianato,   sentita   l'ANPA,   sono
          stabiliti i criteri applicativi di  tale  disposizione,  le
          modalita',  i  termini  di  compilazione  e  di  invio  del
          riepilogo suddetto, nonche' gli eventuali esoneri.». 
              - Il capo I, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1981,  n.
          329, S.O., cosi' recita: 
              «Le sanzioni amministrative.».