Art. 9 Ulteriori limitazioni in caso di incidente 1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto, e sussistano ragioni di urgenza, limitazioni ulteriori possono essere adottate con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed eventuali altri Ministeri interessati, ciascuna secondo i profili di specifica competenza, previa mera notifica alla commissione.