Art. 9 
 
 
             Ulteriori limitazioni in caso di incidente 
 
  1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia  di
sicurezza si siano  dimostrate  insufficienti  a  limitare  i  rischi
inerenti alle  operazioni  di  trasporto,  e  sussistano  ragioni  di
urgenza,  limitazioni   ulteriori   possono   essere   adottate   con
provvedimento  dell'amministrazione,  di  concerto  con  i  Ministeri
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
ed eventuali altri Ministeri interessati, ciascuna secondo i  profili
di specifica competenza, previa mera notifica alla commissione.