ART. 10
(Semplificazione delle procedure di accesso
ai medicinali impiegati nella terapia del
dolore).
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, lettera e), dopo il numero 3) e'
aggiunto il seguente:
" 3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze
terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali
utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis,
limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale
";
b) nel titolo II, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente:
" ART. 25-bis. - (Distruzione delle sostanze e delle composizioni
in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie). -
1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non
utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette
all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai
sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del
Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1
in possesso delle farmacie e' effettuata dall'azienda sanitaria
locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti
sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma e'
redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga
per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti
sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il
relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri
eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la
distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente
articolo ";
c) all'articolo 38, il primo e il secondo periodo del comma 1
sono sostituiti dal seguente: " La vendita o cessione, a qualsiasi
titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi
nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e'
fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in
base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario "buoni
acquisto" conforme al modello predisposto dal Ministero della salute
";
d) all'articolo 41, comma 1-bis, le parole: " di pazienti affetti
da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa "
sono sostituite dalle seguenti: " di malati che hanno accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti
disposizioni ";
e) all'articolo 43, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
" 4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il
trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del
ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui
al comma 4, puo' essere utilizzato il ricettario del Servizio
sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di
sanita' e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche antidroga, puo', con proprio decreto, aggiornare
l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis ";
f) all'articolo 43, commi 7 e 8, le parole: " di pazienti affetti
da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa "
sono sostituite dalle seguenti: " di malati che hanno accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti
disposizioni ";
g) all'articolo 45, comma 1, le parole: " che si accerta
dell'identita' dell'acquirente e prende nota degli estremi di un
documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta " sono
sostituite dalle seguenti: " che annota sulla ricetta il nome, il
cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento
dell'acquirente ";
h) all'articolo 45, comma 2, le parole: " sulle ricette previste
dal comma 1 " sono sostituite dalle seguenti: " sulle ricette
previste dai commi 1 e 4-bis ";
i) all'articolo 45, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
" 3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che
prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia
indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta
giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unita' posologiche
contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che
prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il
farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire
trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata,
dandone comunicazione al medico prescrittore ";
l) all'articolo 45, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
" 6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti
nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15
giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al
decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio
sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e
gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il
farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima
registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della
dimostrazione della liceita' del possesso dei farmaci consegnati
dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira ";
m) all'articolo 45, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
" 10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che
prescrivono piu' confezioni, il farmacista, previa specifica
annotazione sulla ricetta, puo' spedirla in via definitiva
consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto,
dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo' consegnare,
in modo frazionato, le confezioni, purche' entro il termine di
validita' della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni
volta per volta consegnato ";
n) all'articolo 60:
1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Lo
stesso termine e' ridotto a due anni per le farmacie aperte al
pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i
titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il
registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima
registrazione ";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle
farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate al commercio
all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di
cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalita' indicate
al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione ";
3) al comma 4, dopo le parole: " Ministero della salute " sono
aggiunte le seguenti: " e possono essere composti da un numero di
pagine adeguato alla quantita' di stupefacenti normalmente detenuti e
movimentati ";
o) all'articolo 62, comma 1, le parole: " sezioni A e C, " sono
sostituite dalle seguenti: " sezioni A, B e C, ";
p) all'articolo 63:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Tale
registro e' conservato per dieci anni a far data dall'ultima
registrazione ";
2) il comma 2 e' abrogato;
q) all'articolo 64, comma 1, le parole: " previsto dagli articoli
42, 46 e 47 " sono sostituite dalle seguenti: " previsto dagli
articoli 46 e 47 ";
r) all'articolo 68, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. Qualora le irregolarita' riscontrate siano relative a
violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di
cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 500 a euro 1.500 ";
s) all'articolo 73, comma 4, le parole: " e C, di cui
all'articolo 14 " sono sostituite dalle seguenti: " , C e D,
limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e)
del comma 1 dell'articolo 14 ";
t) all'articolo 75, comma 1, le parole: " e C " sono sostituite
dalle seguenti: " , C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero
3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 ".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 14, 38, 41, 43,
45, 60, 62, 63, 64, 68, 73 e 75 comma 1, lettera e) del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
come modificati dalla presente legge:
«Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). -
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope
nelle tabelle di cui all'art. 13 e' effettuata in base ai
seguenti criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute
le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero
sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da
esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione
chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili
per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica
o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate;
eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione
eccitante sul sistema nervoso centrale da queste
estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per
trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati
oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante
sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema
nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare
dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di
ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che
lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano
effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni
sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i
tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze
ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi
riconducibili per struttura chimica o per effetto
farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono
provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e
tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi
chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a
carico del sistema nervoso centrale;
b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche
oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente
testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti
pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o
psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacita' di
indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche'
altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi
assimilabili ed i medicinali che li contengono;
c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente
impiego terapeutico per le quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti
dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i
barbiturici con breve durata d'azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici
ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante
che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare
farmacodipendenza;
d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le
sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in
associazione con altri principi attivi, per i quali sono
stati accertati concreti pericoli di induzione di
dipendenza fisica o psichica;
e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze
elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in
associazione con altri principi attivi quando per la loro
composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita'
del loro uso, presentano rischi di abuso o
farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle
composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni
A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina
delle sostanze che entrano a far parte della loro
composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base
di benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello
iniettabile, le quali, in associazione con altri principi
attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali
dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non
superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base
anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere
tali da impedire praticamente il recupero dello
stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti
estrattivi;
3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze
terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti
medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati
nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme
farmaceutiche diverse da quella parenterale;
f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le
sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole
o in associazione con altri principi attivi, quando per la
loro composizione qualitativa e quantitativa o per le
modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo di
abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a
quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella
II, sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della
applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri,
gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli
isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei
casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze
ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta
espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con
la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la
denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E',
tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione
del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia
indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate,
purche' idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera
a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico
anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto,
miscuglio o miscela.».
«Art. 38 (Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o
psicotrope). - 1. La vendita o cessione, a qualsiasi
titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali
compresi nelle tabelle I e II, sezioni A, B e C, di cui
all'art. 14 e' fatta alle persone autorizzate ai sensi del
presente testo unico in base a richiesta scritta da
staccarsi da apposito bollettario 'buoni acquisto' conforme
al modello predisposto dal Ministero della salute. La
richiesta scritta non e' necessaria per la vendita o
cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di
farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto
attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D
ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio
all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte
al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario
"buoni acquisto" anche per richiedere, a titolo gratuito, i
medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad
altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si
configuri il carattere di urgenza terapeutica.
1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio
decreto, il modello di bollettario 'buoni acquisto' adatto
alle richieste cumulative.
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario
"buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore
dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita' di pubblica
sicurezza. Chiunque viola tale disposizione e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento della somma da
euro 103 a euro 2.065.
3. I produttori di specialita' medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei
limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della
sanita', a spedire ai medici chirurghi e ai medici
veterinari campioni di tali specialita'.
4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi
e ai medici veterinari di campioni delle sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e
III di cui all'art. 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
la disposizione di cui al comma 4 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da euro 103 a euro
516.
6. L'invio delle specialita' medicinali di cui al comma
4 e' subordinato alla richiesta datata e firmata dal
sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la
propria responsabilita'.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e'
punito salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
2.582 a euro 15.493.».
«Art. 41 (Modalita' di consegna). - 1. La consegna di
sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o
delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere
fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione
al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua
identita', qualora la consegna sia effettuata presso la
sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del
documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o
dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al
domicilio dell'acquirente, previo accertamento della
identita' di quest'ultimo e annotando i dati del documento
di riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In
questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o
psicotrope indicate nelle tabelle I e II, sezione A, di cui
all'art. 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento
grammi, il trasporto deve essere effettuato previa
comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino ufficio
di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della
Guardia di finanza.
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
la consegna di sostanze sottoposte a controllo puo' essere
fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantita'
terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis,
accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di
medicina generale, di continuita' assistenziale o dal
medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne
prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare
di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d),
compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed
il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto,
la natura e la quantita' degli stupefacenti trasportati.
Una delle copie e' trattenuta dall'ufficio o comando
predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente
ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per
la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e
vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve
accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario
al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti
o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del
presente articolo e' punito con l'arresto fino ad un anno e
con l'ammenda da euro 516 a euro 10.329.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo,
deve conservare la copia della fattura, il relativo buono
acquisto, nonche', ove la consegna avvenga a mezzo posta o
corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o
del corriere privato, relativa alla spedizione della merce.
La inosservanza delle disposizioni del presente comma e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a euro 516.».
«Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici
veterinari). - 1. I medici chirurghi e i medici veterinari
prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione
A, di cui all'art. 14, su apposito ricettario approvato con
decreto del Ministero della salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella
tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 puo' comprendere
un solo medicinale per una cura di durata non superiore a
trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei
medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la
ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra
loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per
una cura di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del
proprietario dell'animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di
somministrazione;
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del
medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta
e' rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in
duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal
Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a
ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario
nazionale. Una copia della ricetta e' comunque conservata
dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il
Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la
forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, di farmaci previsti dall'allegato
III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore
severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1,
contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, puo'
essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario
nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio
superiore di sanita' e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, puo',
con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui
all'allegato III-bis.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella
tabella II, sezione A, di cui all'art. 14, qualora
utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli
stati di tossicodipendenza da oppiacei o di
alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario
di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico
predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e
specificamente per l'attivita' di diagnosi di cui al comma
2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale
sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al
presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la
prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono
autorizzati ad approvvigionarsi attraverso
autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali
compresi nell'allegato III-bis per uso professionale
urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una
copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal
medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni
effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed
uscita, dei medicinali di cui si e' approvvigionato e che
successivamente ha somministrato. Il registro delle
prestazioni non e' di modello ufficiale e deve essere
conservato per due anni a far data dall'ultima
registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni
sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo
stesso periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di
base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o
accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a
consegnare al domicilio di malati che hanno accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore secondo le
vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,
le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi
nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione
medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione
nell'assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi
di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti
sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende
sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente
identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano
servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita'
terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive
la posologia e l'utilizzazione a domicilio di malati che
hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da
oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella
tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'art. 14 e'
effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da
trattenersi da parte del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella
tabella II, sezione E, di cui all'art. 14 e' effettuata con
ricetta medica.».
«Art. 45 (Dispensazione dei medicinali). - 1. La
dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II,
sezione A, di cui all'art. 14 e' effettuata dal farmacista
che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi
di un documento di riconoscimento dell'acquirente.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma
1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata
sulle ricette previste dal comma 1 e 4-bis dell'art. 43
nella quantita' e nella forma farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la
ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite
nell'art. 43, di annotarvi la data di spedizione e di
apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone
conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di
entrata e uscita di cui al comma 1 dell'art. 60.
3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che
prescrivano un quantitativo che, in relazione alla
posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo
di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al
numero di unita' posologiche contenute nelle confezioni in
commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di
durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un
numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di
terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone
comunicazione al medico prescrittore.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella
II, sezioni B e C, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per
volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di
spedizione e il timbro della farmacia e la conserva
tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul
registro di entrata e di uscita di cui all'art. 60, comma
1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal
giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui
all'art. 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali
compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di
fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale, il farmacista e' tenuto a conservare una copia
della ricetta originale o fotocopia della ricetta
originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella
II, sezione D, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per
volta.
6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali
inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente
alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette
diverse da quella di cui al decreto del Ministro della
salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario
nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il
nome, il cognome e gli estremi di un documento di
riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per
due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione,
copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione
della liceita' del possesso dei farmaci consegnati dallo
stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella
II, sezione E, e' effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la
prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contravventore alle disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con
proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal
decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di
tracciabilita' di medicinali, la forma ed il contenuto dei
moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a
base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie
interne degli ospedali e singoli reparti.
10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette
che prescrivono piu' confezioni, il farmacista, previa
specifica annotazione sulla ricetta, puo' spedirla in via
definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a
quello prescritto, dandone comunicazione al medico
prescrittore, ovvero puo' consegnare, in modo frazionato,
le confezioni, purche' entro il termine di validita' della
ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta
per volta consegnato.».
«Art. 60 (Registro di entrata e uscita). - 1. Ogni
acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e
di medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14, e'
iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna
lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico,
secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o
medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e
di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro
e' numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile
dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo delegato
che riporta nella prima pagina gli estremi della
autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il
numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il
registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni
dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e'
ridotto a cinque anni per le officine autorizzate
all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio
all'ingrosso. Lo stesso termine e' ridotto a due anni per
le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie
ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto
di cui all'art. 42, comma 1, conservano il registro di cui
al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima
registrazione.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e
delle farmacie ospedaliere nonche' delle aziende
autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul
registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella
II, sezioni A, B e C, secondo le modalita' indicate al
comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla
dispensazione.
3. Le unita' operative delle strutture sanitarie
pubbliche e private, nonche' le unita' operative dei
servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono
dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di
cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'art.
14.
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai
modelli predisposti dal Ministero della salute e possono
essere composti da un numero di pagine adeguato alla
quantita' di stupefacenti normalmente detenuti e
movimentati.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il
Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le
modalita' di registrazione su supporto informatico della
movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle
tabelle previste dall'art. 14.
6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal
direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede
alla sua distribuzione. Il registro e' conservato, in
ciascuna unita' operativa, dal responsabile dell'assistenza
infermieristica per due anni dalla data dell'ultima
registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e'
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza
contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella
II, sezioni A, B e C, prevista dall'art. 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico
compie periodiche ispezioni per accertare la corretta
tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige
apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.».
«Art. 62 (Registro di entrata e uscita per gli enti o
le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie). - 1.
Il registro di cui all'art. 60, comma 1, tenuto dagli enti
e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali
di cui alle tabelle previste dall'art. 14 ed il registro
delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla
tabella II, sezioni A, B e C, dell'art. 14, sono chiusi al
31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante
scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i
totali delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in
carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati
o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di
ogni eventuale differenza o residuo.».
«Art. 63 (Registro di lavorazione per gli enti e le
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope). - 1. Gli enti o le imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle tabelle di
cui all'art. 14 tengono anche un registro di lavorazione,
numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del
Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono
iscritte le quantita' di materie prime poste in
lavorazione, con indicazione della loro esatta
denominazione e della data di entrata nel reparto di
lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna
lavorazione. Tale registro e' conservato per dieci anni a
far data dall'ultima registrazione.
2. (abrogato).
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al
modello predisposto dal Ministero della sanita' ed
approvato con decreto del Ministro.».
«Art. 64 (Registro di carico e scarico per i medici
chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i
cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le
comunita' temporanee). - 1. Nel registro di carico e
scarico previsto dagli articoli 46 e 47 devono essere
annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il
nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito
nell'art. 120, comma 5, la data della somministrazione, la
denominazione e la quantita' della preparazione
somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna
pagina del registro e' intestata ad una sola preparazione e
deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico
delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio
devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione
dell'autorita' sanitaria locale o del medico di porto che
ne ha effettuato la prima vidimazione.».
«Art. 68 (Registri di entrata e uscita, di lavorazione,
di carico e scarico. Trasmissione di dati). - 1. Salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non
ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e
uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonche'
all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui
agli articoli da 60 a 67 e' punito con l'arresto sino a due
anni o con l'ammenda da euro 1.549 a euro 25.822.
1-bis. Qualora le irregolarita' riscontrate siano
relative a violazioni della normativa regolamentare sulla
tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500 a euro 1.500».
«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
tabella I prevista dall'art. 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri
metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito con la
reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro
26.000 a euro 300.000.
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel
caso di illecita produzione o commercializzazione delle
sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle
categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico,
utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze
stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui
all'art. 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell'art. 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le
circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita'
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da
uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta
dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle
stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a
quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o
d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei
motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.».
«Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi).
- 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista,
riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui
all'art. 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II,
sezioni B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel
numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'art. 14
fuori delle condizioni di cui all'art. 72, comma 2, e'
sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non
superiore a un anno, salvo quanto previsto dalla lettera
a), a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida, del certificato
di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e
del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o
divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto
di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento
equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di
turismo o divieto di conseguirlo se cittadino
extracomunitario.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti,
e' invitato a seguire il programma terapeutico e
socio-riabilitativo di cui all'art. 122 o altro programma
educativo e informativo personalizzato in relazione alle
proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio
pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio
analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di
polizia procedono alla contestazione immediata, se
possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro
dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle
sostanze sequestrate effettuati presso le strutture
pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai
sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento,
l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita'
di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono
altresi' all'immediato ritiro della patente di guida.
Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore,
gli organi accertatori ritirano anche il certificato di
idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo
amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche'
del certificato di idoneita' tecnica e il fermo
amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta
giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto
previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni. La patente di guida e il certificato di
idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai
sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante
il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di
circolazione con il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni
previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione
della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato
l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche
a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo
delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di
colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro
durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di
cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito
dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in
cui l'interessato si avvalga delle facolta' previste
dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza
motivata di archiviazione degli atti, da comunicare
integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione,
contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto
fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta
giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo
svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto
convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita'
indicate nel presente comma. La mancata presentazione al
colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al
comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene
fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo'
essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il
termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel
caso di minore l'opposizione viene proposta al tribunale
per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in
merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma
13.
5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il
prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze
educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne
esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di
fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma
2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1
a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini
dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste
nel presente articolo e nell'art. 75-bis.
7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di
ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che
riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui
gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo'
ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla
sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata
posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di
polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per
territorio in relazione al luogo, come determinato al comma
13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del
permesso di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le
sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito
di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della
notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione
entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa,
davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al
tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo
come determinato al comma 13. Copia del decreto e'
contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e
tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti
di medicina legale, i laboratori universitari di
tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia
ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare
con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con
esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto
adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone
comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della
sezione II del capo I e il secondo comma dell'art. 62 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione
al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio
dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in
relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica
le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al
comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di
particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi
tali da far presumere che la persona si asterra', per il
futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della
sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto
puo' definire il procedimento con il formale invito a non
fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno.».