ART. 11
(Relazione annuale al Parlamento).
1. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno,
presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della
presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati
raccolti con il monitoraggio di cui all'articolo 9.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro della salute, entro il
31 ottobre di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di
loro competenza disciplinati dalla presente legge.