ART. 12 
 
                      (Copertura finanziaria). 
 
    1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma  3,  dall'articolo
6, comma 1, e dall'articolo 9, comma 4, pari  a  1.650.000  euro  per
l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011,  a  300.000  euro  per
l'anno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede,
quanto a  650.000  euro  per  l'anno  2010,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48,  comma
9, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre   2003,   n.   326,   come
rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 23  dicembre  2009,
n. 191, e, quanto a 1.000.000 di euro per l'anno  2010,  a  1.300.000
euro per l'anno 2011 e a  300.000  euro  per  l'anno  2012,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,  allo  scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di  cui  alla  tabella  1
annessa alla presente legge. 
    2. Per la realizzazione delle  finalita'  di  cui  alla  presente
legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
in attuazione dell'articolo 1, comma  34,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni  di
euro annui, una quota del Fondo sanitario  nazionale  suproposta  del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
                                                            TABELLA 1 
                                               (Articolo 12, comma 1) 
                         (migliaia di euro) 
 
 
 
    
    
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|                                       | 2010    |    2011   |  2012 |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|Ministero dell'economia e delle finanze|  200    |     -     |   250 |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|Ministero dell'interno                 |  800   |  1.300    |   50  |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|Totale                                 | 1.000   |  1.300    |  300  |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
    
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 15 marzo 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  48,  comma  9  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              «9.  Le  risorse  di  cui  al  comma  8,  lettera   a),
          confluiscono  nel  fondo  stanziato  in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero  della  salute  e  suddiviso  in  tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.». 
              -  La  legge  23   dicembre   2009,   n.   191,   reca:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 34 della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica): 
              «34.  Ai  fini   della   determinazione   della   quota
          capitaria, in sede  di  ripartizione  del  Fondo  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'art.  12,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  il  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai
          seguenti elementi:  popolazione  residente,  frequenza  dei
          consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di  mortalita'
          della  popolazione,  indicatori  relativi   a   particolari
          situazioni territoriali ritenuti utili al fine di  definire
          i   bisogni   sanitari   delle   regioni   ed    indicatori
          epidemiologici  territoriali.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  puo'  vincolare
          quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
          specifici obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  con
          priorita'  per  i  progetti  sulla  tutela   della   salute
          materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
          anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,  e
          in particolare alla prevenzione delle malattie  ereditarie.
          Nell'ambito  della  prevenzione  delle  malattie  infettive
          nell'infanzia   le   regioni,   nell'ambito   delle    loro
          disponibilita' finanziarie, devono concedere  gratuitamente
          i  vaccini  per  le  vaccinazioni  non  obbligatorie  quali
          antimorbillosa,      antirosolia,      antiparotite       e
          antihaemophulius influenza e tipo B quando  queste  vengono
          richieste dai genitori con  prescrizione  medica.  Di  tale
          norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
          residenti sul territorio nazionale.».