ART. 12
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo
6, comma 1, e dall'articolo 9, comma 4, pari a 1.650.000 euro per
l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011, a 300.000 euro per
l'anno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede,
quanto a 650.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma
9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come
rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e, quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2010, a 1.300.000
euro per l'anno 2011 e a 300.000 euro per l'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1
annessa alla presente legge.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente
legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di
euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale suproposta del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TABELLA 1
(Articolo 12, comma 1)
(migliaia di euro)
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
| | 2010 | 2011 | 2012 |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|Ministero dell'economia e delle finanze| 200 | - | 250 |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|Ministero dell'interno | 800 | 1.300 | 50 |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
|Totale | 1.000 | 1.300 | 300 |
+---------------------------------------+---------+-----------+-------+
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 48, comma 9 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a),
confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 34 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica):
«34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro
disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente
i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali
antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e
antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono
richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale
norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
residenti sul territorio nazionale.».