ART. 3
(Competenze del Ministero della salute e
della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano).
1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale ai sensi
dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni.
2. Nel rispetto delle disposizioni sul riparto delle competenze
in materia tra Stato e regione, il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le
linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli
interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge,
previo parere del Consiglio superiore di sanita', tenuto conto anche
dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di cure palliative pediatriche
sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure
palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L'attuazione dei principi della presente legge in conformita'
alle linee guida definite ai sensi del comma 2 costituisce
adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato.
4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa
sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta annualmente
lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo
all'appropriatezza e all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e
alla verifica della congruita' tra le prestazioni da erogare e le
risorse messe a disposizione.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 34 e 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
«Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). - 1.-33. (Omissis).
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per
eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della
salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle
malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito
delle loro disponibilita' finanziarie, devono concedere
gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici
progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed
approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento
utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo
sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta
modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le
linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale
fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le medesime quote vincolate all'atto
dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle
somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento
della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di
parte corrente. Al fine di agevolare le regioni
nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata.».