ART. 3 
 
              (Competenze del Ministero della salute e 
             della Conferenza permanente per i rapporti 
           tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
                      di Trento e di Bolzano). 
 
    1. Le cure palliative  e  la  terapia  del  dolore  costituiscono
obiettivi  prioritari  del  Piano  sanitario   nazionale   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, e successive modificazioni. 
    2. Nel rispetto delle disposizioni sul riparto  delle  competenze
in materia tra  Stato  e  regione,  il  Ministero  della  salute,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le
linee guida per la promozione, lo sviluppo e il  coordinamento  degli
interventi regionali negli ambiti individuati dalla  presente  legge,
previo parere del Consiglio superiore di sanita', tenuto conto  anche
dell'accordo tra il Governo, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  in  materia  di  cure  palliative  pediatriche
sottoscritto il 27 giugno 2007 e del  documento  tecnico  sulle  cure
palliative  pediatriche  approvato  il  20  marzo  2008  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
    3. L'attuazione dei principi della presente legge in  conformita'
alle  linee  guida  definite  ai  sensi  del  comma   2   costituisce
adempimento  regionale  ai   fini   dell'accesso   al   finanziamento
integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. 
    4. Il Comitato paritetico permanente per la verifica dei  livelli
essenziali  di  assistenza,  di  cui   all'articolo   9   dell'intesa
sottoscritta il 23 marzo 2005 tra lo Stato, le regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, valuta  annualmente
lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo
all'appropriatezza e all'efficienza  dell'utilizzo  delle  risorse  e
alla verifica della congruita' tra le prestazioni  da  erogare  e  le
risorse messe a disposizione. 
 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 34  e  34-bis,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e   successive
          modificazioni (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica): 
              «Art.  1  (Misure  in  materia  di  sanita',   pubblico
          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
          e assistenza). - 1.-33. (Omissis). 
              34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
          in sede di ripartizione del Fondo sanitario  nazionale,  ai
          sensi dell'art. 12, comma 3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  il
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE), su proposta del Ministro  della  sanita',  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai  seguenti  elementi:
          popolazione residente, frequenza dei consumi  sanitari  per
          eta' e per sesso, tassi di  mortalita'  della  popolazione,
          indicatori relativi a particolari  situazioni  territoriali
          ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
          regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
          su proposta del Ministro della  sanita',  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
          vincolare  quote  del  Fondo   sanitario   nazionale   alla
          realizzazione di specifici obiettivi  del  Piano  sanitario
          nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela  della
          salute  materno-infantile,  della  salute  mentale,   della
          salute degli anziani nonche' per  quelli  finalizzati  alla
          prevenzione,  e  in  particolare  alla  prevenzione   delle
          malattie ereditarie. Nell'ambito  della  prevenzione  delle
          malattie infettive nell'infanzia  le  regioni,  nell'ambito
          delle loro  disponibilita'  finanziarie,  devono  concedere
          gratuitamente   i   vaccini   per   le   vaccinazioni   non
          obbligatorie     quali     antimorbillosa,     antirosolia,
          antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo  B  quando
          queste vengono  richieste  dai  genitori  con  prescrizione
          medica. Di tale norma possono  usufruire  anche  i  bambini
          extracomunitari non residenti sul territorio nazionale. 
              34-bis.  Per  il  perseguimento  degli   obiettivi   di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          Piano sanitario nazionale le  regioni  elaborano  specifici
          progetti sulla scorta di linee guida proposte dal  Ministro
          del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  ed
          approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano.  La  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  individua  i  progetti  ammessi  a  finanziamento
          utilizzando  le  quote  a  tal  fine  vincolate  del  Fondo
          sanitario nazionale ai sensi  del  comma  34.  La  predetta
          modalita' di ammissione al finanziamento e' valida  per  le
          linee progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale
          fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su proposta del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede a  ripartire  tra
          le   regioni   le   medesime   quote   vincolate   all'atto
          dell'adozione della propria delibera di ripartizione  delle
          somme spettanti alle  regioni  a  titolo  di  finanziamento
          della quota indistinta  di  Fondo  sanitario  nazionale  di
          parte  corrente.  Al   fine   di   agevolare   le   regioni
          nell'attuazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  34,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   ad
          erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento  dell'importo
          complessivo annuo  spettante  a  ciascuna  regione,  mentre
          l'erogazione del  restante  30  per  cento  e'  subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una  relazione
          illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
          Le  mancate  presentazione  ed  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento ed il recupero,  anche
          a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento   gia'
          erogata.».