ART. 4
(Campagne di informazione).
1. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, promuove nel triennio
2010-2012 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione
destinate a informare i cittadini sulle modalita' e sui criteri di
accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di
cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie
neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso
il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private
nonche' delle organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate
nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero operanti sul
territorio nella lotta contro il dolore e nell'assistenza nel settore
delle cure palliative.
2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono
nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure
palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e della terapia
del dolore, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il
dolore e il superamento del pregiudizio relativo all'utilizzazione
dei farmaci per il trattamento del dolore, illustrandone il
fondamentale contributo alla tutela della dignita' della persona
umana e al supporto per i malati e per i loro familiari.
3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente
articolo e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 e di
150.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.