ART. 4 
 
                     (Campagne di informazione). 
 
    1. Il Ministero della  salute,  d'intesa  con  le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  promuove  nel  triennio
2010-2012 la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione
destinate a informare i cittadini sulle modalita' e  sui  criteri  di
accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in  materia  di
cure palliative e  di  terapia  del  dolore  connesso  alle  malattie
neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche  attraverso
il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche  e  private
nonche' delle organizzazioni private senza scopo di  lucro  impegnate
nella tutela dei diritti in  ambito  sanitario  ovvero  operanti  sul
territorio nella lotta contro il dolore e nell'assistenza nel settore
delle cure palliative. 
    2. Le  campagne  di  cui  al  comma  1  promuovono  e  diffondono
nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza  delle  cure
palliative, anche delle cure palliative pediatriche, e della  terapia
del dolore, al fine di promuovere la cultura della  lotta  contro  il
dolore e il superamento del  pregiudizio  relativo  all'utilizzazione
dei  farmaci  per  il  trattamento  del  dolore,   illustrandone   il
fondamentale contributo alla  tutela  della  dignita'  della  persona
umana e al supporto per i malati e per i loro familiari. 
    3. Per  la  realizzazione  delle  campagne  di  cui  al  presente
articolo e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 e  di
150.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.