ART. 5
(Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore).
1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture
e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformita'
agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Ministero della salute attiva una specifica
rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle
prestazioni assicurati in ciascuna regione dalle strutture del
Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della
terapia del dolore, al fine di promuovere l'attivazione e
l'integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la
loro uniformita' su tutto il territorio nazionale.
2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono individuate
le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel
campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per
l'eta' pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina
generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione,
geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici
con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e
della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli
assistenti sociali nonche' alle altre figure professionali ritenute
essenziali. Con il medesimo accordo sono altresi' individuate le
tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a
livello regionale, nonche' le modalita' per assicurare il
coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono
definiti i requisiti minimi e le modalita' organizzative necessari
per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase
terminale e delle unita' di cure palliative e della terapia del
dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire
la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore,
con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali
qualitativi e quantitativi, ad una pianta organica adeguata alle
necessita' di cura della popolazione residente e ad una
disponibilita' adeguata di figure professionali con specifiche
competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della
terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie. Per
le cure palliative e la terapia del dolore in eta' pediatrica,
l'intesa di cui al precedente periodo tiene conto dei requisiti di
cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sottoscritto il 27 giugno 2007 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e del documento tecnico
approvato il 20 marzo 2008.
4. L'intesa di cui al comma 3 prevede, tra le modalita'
organizzative necessarie per l'accreditamento come struttura
appartenente alle due reti, quelle volte a consentire l'integrazione
tra le strutture di assistenza residenziale e le unita' operative di
assistenza domiciliare. La medesima intesa provvede a definire un
sistema tariffario di riferimento per le attivita' erogate dalla rete
delle cure palliative e dalla rete della terapia del dolore per
permettere il superamento delle difformita' attualmente presenti a
livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei
livelli essenziali di assistenza.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive
modificazioni, si veda nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».