ART. 5 
 
(Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore). 
 
    1. Al fine di consentire il costante adeguamento delle  strutture
e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformita'
agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo  i
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  il  Ministero  della  salute  attiva  una   specifica
rilevazione  sui  presidi  ospedalieri   e   territoriali   e   sulle
prestazioni  assicurati  in  ciascuna  regione  dalle  strutture  del
Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e  della
terapia  del  dolore,  al  fine   di   promuovere   l'attivazione   e
l'integrazione delle due reti a livello regionale e  nazionale  e  la
loro uniformita' su tutto il territorio nazionale. 
    2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, su proposta del Ministro della salute,  sono  individuate
le figure professionali con specifiche competenze ed  esperienza  nel
campo delle cure palliative e della terapia  del  dolore,  anche  per
l'eta' pediatrica, con particolare riferimento ai medici di  medicina
generale  e  ai  medici  specialisti  in  anestesia  e  rianimazione,
geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai  medici
con esperienza almeno triennale nel campo  delle  cure  palliative  e
della terapia del dolore, agli  infermieri,  agli  psicologi  e  agli
assistenti sociali nonche' alle altre figure  professionali  ritenute
essenziali. Con il medesimo  accordo  sono  altresi'  individuate  le
tipologie di strutture nelle  quali  le  due  reti  si  articolano  a
livello  regionale,  nonche'   le   modalita'   per   assicurare   il
coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale. 
    3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, su proposta del Ministro della salute, in sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  mediante   intesa   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  sono
definiti i requisiti minimi e le  modalita'  organizzative  necessari
per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in  fase
terminale e delle unita' di  cure  palliative  e  della  terapia  del
dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di  definire
la rete per le cure palliative e la rete per la terapia  del  dolore,
con  particolare  riferimento  ad   adeguati   standard   strutturali
qualitativi e quantitativi, ad  una  pianta  organica  adeguata  alle
necessita'  di  cura   della   popolazione   residente   e   ad   una
disponibilita'  adeguata  di  figure  professionali  con   specifiche
competenze ed esperienza nel campo  delle  cure  palliative  e  della
terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie. Per
le cure palliative e  la  terapia  del  dolore  in  eta'  pediatrica,
l'intesa di cui al precedente periodo tiene conto  dei  requisiti  di
cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano  sottoscritto  il  27  giugno  2007  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  e  del  documento  tecnico
approvato il 20 marzo 2008. 
    4.  L'intesa  di  cui  al  comma  3  prevede,  tra  le  modalita'
organizzative  necessarie   per   l'accreditamento   come   struttura
appartenente alle due reti, quelle volte a consentire  l'integrazione
tra le strutture di assistenza residenziale e le unita' operative  di
assistenza domiciliare. La medesima intesa  provvede  a  definire  un
sistema tariffario di riferimento per le attivita' erogate dalla rete
delle cure palliative e dalla  rete  della  terapia  del  dolore  per
permettere il superamento delle difformita'  attualmente  presenti  a
livello interregionale e per garantire una  omogenea  erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza. 
    5. All'attuazione del presente articolo  si  provvede,  ai  sensi
dell'articolo  12,  comma  2,  nei  limiti   delle   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma  dell'art.  1
          della legge  23  ottobre  1992,  n.  421),   e   successive
          modificazioni, si veda nota all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
          5 giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3): 
              «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.».