ART. 7
(Obbligo di riportare la rilevazione del
dolore all'interno della cartella clinica).
1. All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed
infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono
essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua
evoluzione nel corso del ricovero, nonche' la tecnica antalgica e i
farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico
conseguito.
2. In ottemperanza alle linee guida del progetto « Ospedale senza
dolore », previste dall'accordo tra il Ministro della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24
maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno
2001, le strutture sanitarie hanno facolta' di scegliere gli
strumenti piu' adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la
rilevazione del dolore da riportare all'interno della cartella
clinica ai sensi del comma 1.