ART. 7 
 
              (Obbligo di riportare la rilevazione del 
             dolore all'interno della cartella clinica). 
 
    1. All'interno della cartella clinica, nelle  sezioni  medica  ed
infermieristica, in uso presso tutte le strutture  sanitarie,  devono
essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e  della  sua
evoluzione nel corso del ricovero, nonche' la tecnica antalgica  e  i
farmaci utilizzati, i  relativi  dosaggi  e  il  risultato  antalgico
conseguito. 
    2. In ottemperanza alle linee guida del progetto « Ospedale senza
dolore », previste dall'accordo tra il  Ministro  della  sanita',  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in  data  24
maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno
2001,  le  strutture  sanitarie  hanno  facolta'  di  scegliere   gli
strumenti piu' adeguati, tra quelli validati, per la valutazione e la
rilevazione  del  dolore  da  riportare  all'interno  della  cartella
clinica ai sensi del comma 1.