ART. 8 
 
              (Formazione e aggiornamento del personale 
                medico e sanitario in materia di cure 
                palliative e di terapia del dolore). 
 
    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo  17,
comma  95,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e   successive
modificazioni, individua con uno o piu' decreti  i  criteri  generali
per la disciplina degli ordinamenti didattici di  specifici  percorsi
formativi in materia di cure  palliative  e  di  terapia  del  dolore
connesso  alle  malattie  neoplastiche  e  a  patologie  croniche   e
degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i  criteri  per
l'istituzione di master  in  cure  palliative  e  nella  terapia  del
dolore. 
    2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di  formazione
continua  in  medicina  di  cui  all'articolo  16-bis   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  la
Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi
dell'articolo 2, comma 357, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
prevede che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario
e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore  connesso  alle
malattie  neoplastiche  e  a  patologie  croniche  e  degenerative  e
nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e  in  particolare
di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali,
medici di medicina generale e di continuita' assistenziale e pediatri
di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di  crediti
formativi   su    percorsi    assistenziali    multidisciplinari    e
multiprofessionali. 
    3.  L'accordo  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  individua  i
contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa
vigente ai fini dello svolgimento di  attivita'  professionale  nelle
strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni  senza
scopo di lucro operanti  nell'ambito  delle  due  reti  per  le  cure
palliative e per la terapia del dolore,  ivi  inclusi  i  periodi  di
tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti. 
    4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta
del Ministro della salute, mediante  intesa  ai  sensi  dell'articolo
8,comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite  le  principali
societa' scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro  operanti
nel settore delle cure palliative e della terapia  del  dolore,  sono
definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale
per i volontari che operano nell'ambito delle due reti. 
    5. All'attuazione del presente articolo si  provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  95,  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e  di  controllo),  e  successive
          modificazioni: 
              «95. L'ordinamento degli studi dei corsi  universitari,
          con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'  disciplinato
          dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi  1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri generali definiti,  nel  rispetto  della  normativa
          comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti  il   Consiglio
          universitario  nazionale  e  le  Commissioni   parlamentari
          competenti,  con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di concerto con altri Ministri  interessati,  limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo concerto e'  previsto  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  ovvero  da  disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
              a) con riferimento ai corsi di cui al  presente  comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita' dei predetti corsi e dei  relativi  titoli,  gli
          obiettivi  formativi  qualificanti,  tenendo  conto   degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi  e  di  titoli  universitari,  in   aggiunta   o   in
          sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1,  2,  3,
          comma 1e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.  341,
          anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli  di
          cui al decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  178,  in
          corrispondenza   di   attivita'   didattiche    di    base,
          specialistiche, di  perfezionamento  scientifico,  di  alta
          formazione permanente e ricorrente; 
              b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
              c) modalita' di attivazione  da  parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  16-bis  del  citato
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni: 
              «Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai  sensi  del
          presente  decreto,   la   formazione   continua   comprende
          l'aggiornamento professionale e la  formazione  permanente.
          L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva  al
          corso  di  diploma,  laurea,  specializzazione,  formazione
          complementare, formazione specifica in  medicina  generale,
          diretta  ad  adeguare   per   tutto   l'arco   della   vita
          professionale le conoscenze  professionali.  La  formazione
          permanente comprende le attivita' finalizzate a  migliorare
          le  competenze  e  le   abilita'   cliniche,   tecniche   e
          manageriali e i comportamenti degli operatori  sanitari  al
          progresso scientifico  e  tecnologico  con  l'obiettivo  di
          garantire   efficacia,   appropriatezza,    sicurezza    ed
          efficienza alla assistenza prestata dal Servizio  sanitario
          nazionale. 
              2. La formazione  continua  consiste  in  attivita'  di
          qualificazione   specifica   per    i    diversi    profili
          professionali,  attraverso  la  partecipazione   a   corsi,
          convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche  o
          private accreditate ai sensi del presente decreto,  nonche'
          soggiorni di studio e la  partecipazione  a  studi  clinici
          controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
          di sviluppo. La formazione continua di cui al  comma  1  e'
          sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti  sia,
          in  misura  prevalente,  in  programmi   finalizzati   agli
          obiettivi prioritari del Piano sanitario  nazionale  e  del
          Piano  sanitario  regionale  nelle  forme  e   secondo   le
          modalita'  indicate  dalla  Commissione  di  cui   all'art.
          16-ter. 
              2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e  gli  altri
          operatori  delle  professioni   sanitarie,   obbligati   ai
          programmi di formazione continua di cui ai  commi  1  e  2,
          sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
          periodo  di  espletamento  del  mandato   parlamentare   di
          senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
          regionale.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  357,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge finanziaria 2008): 
              «357. Il sistema nazionale di  educazione  continua  in
          medicina (ECM) e' disciplinato secondo le  disposizioni  di
          cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano in  data  1°  agosto  2007,
          recante il riordino del sistema di formazione  continua  in
          medicina. In particolare, la  gestione  amministrativa  del
          programma di ECM e il supporto alla  Commissione  nazionale
          per la  formazione  continua  di  cui  all'art. 16-ter  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari  regionali,  istituita  dall'art.  5  del  decreto
          legislativo  30  giugno  1993,   n.   266,   e   successive
          modificazioni, che, a decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  assume  la  denominazione  di
          Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,  organo
          tecnico-scientifico del Servizio sanitario  nazionale,  che
          svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del
          Ministro della  salute,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano. La  Commissione  nazionale
          per la formazione continua, che  svolge  le  funzioni  e  i
          compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007,  e'
          costituita con decreto  del  Ministro  della  salute  nella
          composizione individuata nel predetto accordo.  Concorrono,
          altresi', alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM
          gli  ulteriori  organismi  previsti  dal  citato   accordo,
          secondo le competenze da esso attribuite.». 
              - Per il testo dell'art. 8, comma 6, della citata legge
          5 giugno 2003, n. 131, si veda nota all'art. 5.