ART. 8
(Formazione e aggiornamento del personale
medico e sanitario in materia di cure
palliative e di terapia del dolore).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, individua con uno o piu' decreti i criteri generali
per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi
formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore
connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e
degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per
l'istituzione di master in cure palliative e nella terapia del
dolore.
2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione
continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la
Commissione nazionale per la formazione continua, costituita ai sensi
dell'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
prevede che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario
e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle
malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e
nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare
di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali,
medici di medicina generale e di continuita' assistenziale e pediatri
di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti
formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e
multiprofessionali.
3. L'accordo di cui all'articolo 5, comma 2, individua i
contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa
vigente ai fini dello svolgimento di attivita' professionale nelle
strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza
scopo di lucro operanti nell'ambito delle due reti per le cure
palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di
tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti.
4. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta
del Ministro della salute, mediante intesa ai sensi dell'articolo
8,comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le principali
societa' scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti
nel settore delle cure palliative e della terapia del dolore, sono
definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale
per i volontari che operano nell'ambito delle due reti.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), e successive
modificazioni:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni:
«Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai sensi del
presente decreto, la formazione continua comprende
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al
corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione
complementare, formazione specifica in medicina generale,
diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione
permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e
manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al
progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di
garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
nazionale.
2. La formazione continua consiste in attivita' di
qualificazione specifica per i diversi profili
professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche'
soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e'
sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art.
16-ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
periodo di espletamento del mandato parlamentare di
senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
regionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 357, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2008):
«357. Il sistema nazionale di educazione continua in
medicina (ECM) e' disciplinato secondo le disposizioni di
cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007,
recante il riordino del sistema di formazione continua in
medicina. In particolare, la gestione amministrativa del
programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale
per la formazione continua di cui all'art. 16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, istituita dall'art. 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, assume la denominazione di
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che
svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del
Ministro della salute, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale
per la formazione continua, che svolge le funzioni e i
compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, e'
costituita con decreto del Ministro della salute nella
composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono,
altresi', alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM
gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo,
secondo le competenze da esso attribuite.».
- Per il testo dell'art. 8, comma 6, della citata legge
5 giugno 2003, n. 131, si veda nota all'art. 5.