ART. 9
(Monitoraggio ministeriale per le cure palliative e per la terapia
del dolore).
1. Presso il Ministero della salute e' attivato, eventualmente
anche attraverso l'istituzione di una commissione nazionale,
avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente,
il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore
connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e
degenerative. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all'attivita'
del Ministero e possono accedere al complesso dei dati e delle
informazioni in possesso del Ministero. Il Ministero, alla cui
attivita' collaborano l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua,
l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanita',
fornisce anche alle regioni elementi per la valutazione
dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la
terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di
cui all'articolo 3, comma 2, nonche' dello stato di realizzazione e
di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con
particolare riferimento alle disomogeneita' territoriali e
all'erogazione delle cure palliative in eta' neonatale, pediatrica e
adolescenziale. Il Ministero provvede a monitorare, in particolare:
a) i dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di
farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci
analgesici oppiacei;
b) lo sviluppo delle due reti, con particolare riferimento alla
verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali
previsti dalla normativa vigente;
c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento
al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte;
d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche
attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dell'attivita' delle
strutture delle due reti;
e) le attivita' di formazione a livello nazionale e regionale;
f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale;
g) le attivita' di ricerca;
h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo
sviluppo delle due reti.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero della salute
redige un rapporto, finalizzato a rilevare l'andamento delle
prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle
malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con
particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare
lo stato di avanzamento delle due reti su tutto il territorio
nazionale e il livello di omogeneita' e di adeguatezza delle stesse,
formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle
criticita' eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli
omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale.
3. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministero
della salute puo' avvalersi di figure professionali del Servizio
sanitario nazionale con dimostrate competenze specifiche e, anche
tramite apposite convenzioni, della collaborazione di istituti di
ricerca, societa' scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro
operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore
connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e
degenerative.
4. Per le spese di funzionamento di tale attivita', fatto salvo
quanto previsto dal comma 3, e' autorizzata la spesa di 150.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2010.