ART. 9 
 
(Monitoraggio ministeriale per le cure palliative e  per  la  terapia
                            del dolore). 
 
  1. Presso il Ministero  della  salute  e'  attivato,  eventualmente
anche  attraverso  l'istituzione  di   una   commissione   nazionale,
avvalendosi delle risorse umane disponibili a  legislazione  vigente,
il monitoraggio per le cure palliative e per la  terapia  del  dolore
connesso  alle  malattie  neoplastiche  e  a  patologie  croniche   e
degenerative. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all'attivita'
del Ministero e possono  accedere  al  complesso  dei  dati  e  delle
informazioni in  possesso  del  Ministero.  Il  Ministero,  alla  cui
attivita' collaborano l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali, la  Commissione  nazionale  per  la  formazione  continua,
l'Agenzia italiana del farmaco e  l'Istituto  superiore  di  sanita',
fornisce   anche   alle   regioni   elementi   per   la   valutazione
dell'andamento della  prescrizione  dei  farmaci  utilizzati  per  la
terapia del dolore, del livello di attuazione delle  linee  guida  di
cui all'articolo 3, comma 2, nonche' dello stato di  realizzazione  e
di sviluppo delle due reti su  tutto  il  territorio  nazionale,  con
particolare   riferimento   alle   disomogeneita'   territoriali    e
all'erogazione delle cure palliative in eta' neonatale, pediatrica  e
adolescenziale. Il Ministero provvede a monitorare, in particolare: 
    a) i dati  relativi  alla  prescrizione  e  all'utilizzazione  di
farmaci nella terapia  del  dolore,  e  in  particolare  dei  farmaci
analgesici oppiacei; 
    b) lo sviluppo delle due reti, con particolare  riferimento  alla
verifica del  rispetto  degli  indicatori  e  dei  criteri  nazionali
previsti dalla normativa vigente; 
    c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con  riferimento
al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte; 
    d) le  prestazioni  erogate  e  gli  esiti  delle  stesse,  anche
attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dell'attivita'  delle
strutture delle due reti; 
    e) le attivita' di formazione a livello nazionale e regionale; 
    f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale; 
    g) le attivita' di ricerca; 
    h) gli aspetti  economici  relativi  alla  realizzazione  e  allo
sviluppo delle due reti. 
  2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero della  salute
redige  un  rapporto,  finalizzato  a  rilevare   l'andamento   delle
prescrizioni di farmaci per  la  terapia  del  dolore  connesso  alle
malattie neoplastiche e a  patologie  croniche  e  degenerative,  con
particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a  monitorare
lo stato di  avanzamento  delle  due  reti  su  tutto  il  territorio
nazionale e il livello di omogeneita' e di adeguatezza delle  stesse,
formulando  proposte  per  la  risoluzione  dei  problemi   e   delle
criticita' eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli
omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale. 
  3. Nei limiti delle risorse disponibili a  legislazione  vigente  e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  il  Ministero
della salute puo' avvalersi  di  figure  professionali  del  Servizio
sanitario nazionale con dimostrate  competenze  specifiche  e,  anche
tramite apposite convenzioni, della  collaborazione  di  istituti  di
ricerca, societa' scientifiche e organizzazioni senza scopo di  lucro
operanti nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore
connesso  alle  malattie  neoplastiche  e  a  patologie  croniche   e
degenerative. 
  4. Per le spese di funzionamento di  tale  attivita',  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 3, e' autorizzata la spesa di 150.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2010.