Art. 10 
 
 
              Informazione e consultazione del pubblico 
 
  1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo  63  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e le regioni afferenti il  bacino
idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale
della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze,  mettono
a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di
alluvioni, le mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni ed
i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli  4,
6 e 7. 
  2.  Le  stesse  autorita'  di  cui   al   comma 1   promuovono   la
partecipazione  attiva  di  tutti   soggetti   interessati   di   cui
all'articolo 9, comma 3, lettera c), all'elaborazione, al  riesame  e
all'aggiornamento dei piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'art. 63 del decreto legislativo  n.
          152/2006 si veda nelle note all'art. 3.