Art. 10 Informazione e consultazione del pubblico 1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7. 2. Le stesse autorita' di cui al comma 1 promuovono la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006 si veda nelle note all'art. 3.