Art. 2 
 
 
                         Norme di attuazione 
 
  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
le politiche europee, da emanare entro quattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  previa  notifica  ai  sensi
dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  22  giugno  1998,  sono  stabilite  le
caratteristiche  del  sistema  di  etichettatura  obbligatoria  e  di
impiego dell'indicazione «Made in  Italy»,  di  cui  all'articolo  1,
nonche' le modalita' per l'esecuzione dei relativi  controlli,  anche
attraverso  il  sistema  delle  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura. 
  2. Il Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico e previa intesa in sede di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente  legge,  un  regolamento  recante  disposizioni
volte a garantire elevati livelli di  qualita'  dei  prodotti  e  dei
tessuti in commercio, anche al fine di tutelare  la  salute  umana  e
l'ambiente, con cui provvede, in particolare: 
    a) all'individuazione delle autorita' sanitarie competenti per  i
controlli e per la  vigilanza  sulla  qualita'  dei  prodotti  e  dei
tessuti in commercio, anche  attraverso  l'effettuazione  di  analisi
chimiche, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze
vietate dalla normativa vigente e  ritenute  dannose  per  la  salute
umana; 
    b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione  di  disposizioni
specifiche, delle peculiari  esigenze  di  tutela  della  qualita'  e
dell'affidabilita' dei prodotti per  i  consumatori,  anche  al  fine
della tutela della produzione nazionale, nei settori  tessile,  della
pelletteria e calzaturiero; 
    c) all'individuazione dei soggetti  preposti  all'esecuzione  dei
controlli e delle relative modalita' di esecuzione; 
    d) a stabilire l'obbligo  della  rintracciabilita'  dei  prodotti
tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione. 
  3. Il regolamento di cui al comma 2 e'  aggiornato  ogni  due  anni
sulla base  delle  indicazioni  fornite  dall'Istituto  superiore  di
sanita'. 
  4. All'attuazione dei controlli di  cui  al  presente  articolo  le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 8  della  direttiva  98/34/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,  e'
          il seguente: 
              «Art. 8. - 1. Fatto salvo l'art. 10, gli  Stati  membri
          comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
          regola  tecnica,  salvo  che   si   tratti   del   semplice
          recepimento  integrale  di  una  norma   internazionale   e
          europea,  nel  qual  caso  e'  sufficiente   una   semplice
          informazione  sulla  norma  stessa.  Essi   le   comunicano
          brevemente anche i motivi che rendono  necessario  adottare
          tale regola tecnica a  meno  che  non  risultino  gia'  dal
          progetto. 
              All'occorrenza,  e  a  meno  che  non  sia  gia'  stato
          trasmesso in relazione con  una  comunicazione  precedente,
          gli Stati membri  comunicano  contemporaneamente  il  testo
          delle    disposizioni    legislative    e     regolamentari
          fondamentali, essenzialmente e direttamente  in  questione,
          qualora la conoscenza di detto  testo  sia  necessaria  per
          valutare la portata del progetto di regola tecnica. 
              Gli Stati membri procedono ad una  nuova  comunicazione
          secondo le modalita' summenzionate qualora  essi  apportino
          al progetto di regola tecnica modifiche importanti  che  ne
          alterino  il  campo  di  applicazione,  ne   abbrevino   il
          calendario   di   applicazione    inizialmente    previsto,
          aggiungano o rendano piu' rigorosi le  specificazioni  o  i
          requisiti. 
              Quando  il  progetto  di   regola   tecnica   mira   in
          particolare   a   limitare   la    commercializzazione    o
          l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato  o  di  un
          prodotto  chimico,  segnatamente  per  motivi   di   salute
          pubblica o di tutela dei consumatori o  dell'ambiente,  gli
          Stati membri  comunicano  anche  un  riassunto  oppure  gli
          estremi dei dati  pertinenti  relativi  alla  sostanza,  al
          preparato o al prodotto in questione e di  quelli  relativi
          ai prodotti di sostituzione conosciuti  e  disponibili,  se
          tali informazioni sono disponibili, nonche' le  conseguenze
          previste  delle  misure  per  quanto  riguarda  la   salute
          pubblica o la tutela del consumatore e  dell'ambiente,  con
          un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
          principi generali di valutazione dei  rischi  dei  prodotti
          chimici di cui all'art. 10, paragrafo  4,  del  regolamento
          (CEE)  n.  793/93  ove  si  tratti  d'una   sostanza   gia'
          esistente,  o  di  cui  all'art.  3,  paragrafo  2,   della
          direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza. 
              La commissione comunica senza indugio agli altri  Stati
          membri il progetto di regola tecnica e  tutti  i  documenti
          che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre  il
          progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del
          caso, del comitato competente del settore in questione. 
              Per quanto concerne le specificazioni tecniche o  altri
          requisiti o le regole relative ai servizi di  cui  all'art.
          1,  punto  11),   secondo   comma,   terzo   trattino,   le
          osservazioni o i pareri circostanziati della commissione  o
          degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti
          che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per
          le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
          servizi o alla liberta' di stabilimento  dell'operatore  di
          servizi, e non sugli elementi fiscali  o  finanziari  della
          misura. 
              2. La commissione e gli Stati  membri  possono  inviare
          allo Stato membro che ha presentato il progetto  di  regola
          tecnica osservazioni di cui lo Stato membro  terra'  conto,
          per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
          tecnica. 
              3. Gli  Stati  membri  comunicano  senza  indugio  alla
          commissione il testo definitivo della regola tecnica. 
              4.  Le  informazioni  fornite  ai  sensi  del  presente
          articolo non sono considerate  riservate,  a  meno  che  lo
          Stato membro autore della notifica  ne  presenti  richiesta
          esplicita. Qualsiasi richiesta in  tal  senso  deve  essere
          motivata. 
              In  caso  di  simile  richiesta,  il  comitato  di  cui
          all'art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le  debite
          precauzioni, hanno la facolta' di consultare,  ai  fini  di
          una perizia,  persone  fisiche  o  giuridiche  che  possono
          appartenere al settore privato. 
              5. Se un progetto di regola tecnica  fa  parte  di  una
          misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
          da un altro atto  comunitario,  gli  Stati  membri  possono
          effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in  forza
          di quest'altro atto, a condizione di  indicare  formalmente
          che essa vale anche ai fini della presente direttiva. 
              La mancanza di reazione della  Commissione  nel  quadro
          della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
          tecnica non pregiudica la  decisione  che  potrebbe  essere
          presa nel quadro di altri atti comunitari.».