Art. 17 
 
                      Disciplina sanzionatoria 
 
  1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 53. - 1. E' vietato fabbricare, tenere  in  casa  o  altrove,
trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire,
o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori,  depositi  o  spacci
autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati  riconosciuti  e
classificati dal Ministero dell'interno, sentito  il  parere  di  una
commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE  e  che
non hanno superato  la  valutazione  di  conformita'  previsti  dalle
disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di
prodotti esplodenti. 
  2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi
gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei  locali  di
vendita,  tutti  i  prodotti  esplodenti  secondo  la  loro   natura,
composizione ed efficacia esplosiva. 
  3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole  categorie  e'  disposta
con provvedimento del capo della polizia - direttore  generale  della
pubblica sicurezza. 
  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  le  violazioni
di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da  sei  mesi  a  tre
anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro. 
  5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi  in  cui  le
condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti  oggettivamente
difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti,  anche  se
recanti  la  marcatura  "CE  del  tipo"  ovvero   gli   estremi   del
provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.». 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende
fuochi artificiali o altri prodotti  pirotecnici  a  minori  di  anni
quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi  ad  un  anno  e  con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende
o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2  e  articoli
pirotecnici delle categorie T1 e P1  a  minori  di  anni  diciotto  o
fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi  di
identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
18  giugno  1931,  n.  773,  ovvero  in  violazione  delle   previste
autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto da sei  mesi  a  due
anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende
o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4  e  articoli
pirotecnici professionali delle categorie T2 e  P2  a  persone  prive
dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in  violazione  degli
obblighi di identificazione  e  di  registrazione  previsti  o  delle
prescrizioni di cui  alle  licenze  di  polizia,  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa  da  30.000  euro  a
300.000 euro. 
  5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione
ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto non  possono
essere concesse, o se concesse,  non  possono  essere  rinnovate,  al
soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773. 
  6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei
titolari delle licenze di polizia di cui  al  comma  5,  nonche'  dei
titolari  delle  licenze  di  polizia  per  il  trasporto,  deposito,
detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti  di  cui  al  presente
decreto, puo' essere disposta la sospensione  dell'autorizzazione  di
polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso  di  recidiva,
puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca. 
  7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'omissione  totale
dell'apposizione   delle   etichette   regolamentari   sui   prodotti
pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto,  comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a  700  euro
per ciascun pezzo non etichettato. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato,  la  sanzione  di  cui  al
comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque  detiene,  per  la
sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la  sua
confezione minima di vendita, che non recano comunque: 
    a)  la  marcatura  «CE  del  tipo»   ovvero   gli   estremi   del
riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle  leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773; 
    b)  gli  estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento   e   la
classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti; 
    c)  le  complete  istruzioni  per  l'uso,  le  avvertenze  e   le
indicazioni per  il  trasporto  in  sicurezza,  nonche'  la  data  di
scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte  in  italiano,
con caratteri chiari e facilmente leggibili; 
    d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali  per
l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del  distributore
e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN
-- peso netto della massa attiva pirotecnica. 
  9. Nei confronti del soggetto che  detiene,  per  l'immissione  nel
mercato, un prodotto sul  quale  nell'etichetta  sono  state  omesse,
anche parzialmente, indicazioni  previste  dalla  vigente  normativa,
diverse da  quelle  di  cui  al  comma  7,  si  applica  la  sanzione
amministrativa da 20 euro a 60 euro per  ciascun  pezzo  parzialmente
etichettato. 
  10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del
mercato, il Ministero dell'interno puo' sempre  disporre,  con  oneri
interamente a  carico  dei  produttori,  importatori  e  distributori
responsabili,  il  ritiro   di   quei   prodotti   che,   presentando
un'etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto
per la salute e l'incolumita' pubblica, con particolare riguardo  per
quelle dei minori. 
  11. Nei casi di cui al comma  9,  il  Ministro  dell'interno  puo',
altresi',  anche  in  via  alternativa,   ordinare   ai   produttori,
importatori e distributori di compiere, con oneri interamente a  loro
carico, mirate campagne d'informazione a favore  dei  professionisti,
dei consumatori e dei minori.